Eredità, entro quanto puoi impugnare il testamento: attenzione alle date o rischi di perdere tutto. Ecco cosa prevede la legge e come tutelare i tuoi diritti prima che scadano i termini.
La questione dell’eredità può essere davvero molto spinosa ed è spesso causa di lite tra familiari. Una persona muore, lascia un testamento, ma questo può contenere anche una serie di ingiustizie, soprattutto nella divisione delle quote dei vari averi. Capire entro quanto tempo si può impugnare un testamento è fondamentale: agire fuori tempo massimo significa perdere definitivamente ogni diritto, senza possibilità di recupero.
Questo tipo di situazione può sollevare liti e polemiche, ed è cosa nota che molti parenti non si parlino più per anni, oppure anche mai più. Il dispiacere, però, è anche morale. In molti si sentono defraudati non solo sul piano materiale, ma soprattutto psicologico. Spesso ci si chiede: «Perché ha lasciato più a lui/lei che a me? Ce l’aveva con me? Perché questa ingiustizia?».
Naturalmente, ogni caso ha una propria spiegazione, ma in una situazione di questo genere esiste comunque una via d’uscita. Se un testamento contiene suddivisioni ingiuste, si può intervenire, facendo valere i propri diritti. La cosa più importante, però, è la questione del tempo: i termini di legge sono perentori e, una volta decorsi, non ammettono eccezioni.
Eredità e impugnazione del testamento: il quadro normativo di riferimento
Prima di affrontare i termini concreti, è necessario comprendere su quale base giuridica si fonda il diritto di impugnare un testamento. Il Codice Civile italiano tutela determinate categorie di eredi — i cosiddetti legittimari — garantendo loro una quota minima del patrimonio del defunto, indipendentemente da quanto stabilito nel testamento.
L’articolo 536 c.c. individua i legittimari in: coniuge (o unito civilmente), figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Questi soggetti hanno diritto a una quota di legittima che il testatore non può intaccare nemmeno con le proprie ultime volontà. Quando il testamento — o una donazione effettuata in vita — lede questa quota, la legge mette a disposizione uno strumento specifico: l’azione di riduzione, disciplinata dagli articoli 553 e seguenti del Codice Civile.
Eredità, puoi impugnare il testamento ma devi farlo entro un tot di tempo: come muoversi
Forse non tutti lo sanno, poiché non esperti in materia, ma quando si tratta di eredità esiste una quota, detta di «legittima», cui è possibile appellarsi per far valere i propri diritti.
→ Leggi anche: Cessione di azienda e diritti dei lavoratori: quando il cambio di proprietà non interrompe il rapporto

In sostanza, appellandosi a tale diritto, gli eredi legittimari — ossia coniuge, figli, ascendenti — possono tutelarsi nel caso in cui, nell’eredità, si riceva meno di quanto spetti loro per legge. Nel caso in cui un testamento o una donazione ledano tale quota, l’erede legittimario può rispondere servendosi dell’azione di riduzione.
Con questa soluzione, si possono invalidare, in parte o anche completamente, le disposizioni contenute nel testamento. Però attenzione, perché, come detto, per far valere questi diritti c’è un tempo limite, oltre il quale non sarà più possibile esercitarli.
Entro quanto tempo si può impugnare il testamento: i termini precisi
Questa è la domanda centrale che ogni erede leso deve porsi immediatamente. La risposta varia a seconda del tipo di atto impugnato e del momento da cui decorre il termine. Ecco uno schema chiaro:
Azione di riduzione contro il testamento: 10 anni dall’accettazione dell’eredità
L’azione di riduzione diretta contro le disposizioni testamentarie si prescrive in 10 anni. Il termine decorre dal momento dell’accettazione dell’eredità da parte dell’erede. È un dato cruciale: non dalla morte del testatore, non dalla pubblicazione del testamento, ma dall’accettazione — che può avvenire espressamente, con dichiarazione formale, oppure tacitamente, attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare (ad esempio, iniziando a gestire i beni ereditari).
Questo significa che, se un erede accetta l’eredità e poi si accorge — anche anni dopo — di aver ricevuto meno della propria quota di legittima, ha comunque tempo fino al decimo anno dall’accettazione per agire in giudizio. Superato quel limite, il diritto si estingue per prescrizione.
Azione di riduzione contro le donazioni: 10 anni dalla morte del donante
Quando la lesione della quota di legittima deriva non dal testamento, ma da donazioni effettuate in vita dal defunto, il termine di prescrizione rimane di 10 anni, ma il dies a quo — cioè il giorno da cui si inizia a contare — cambia: decorre dalla morte del donante. La ratio è chiara: solo in quel momento l’erede può calcolare con certezza l’entità del patrimonio relitto e verificare se la propria quota di legittima sia stata effettivamente lesa.
Azione di restituzione contro i terzi acquirenti: 20 anni dalla donazione
Il caso più delicato si verifica quando il bene oggetto della lesione della quota di legittima è stato nel frattempo venduto a un terzo acquirente. In questa ipotesi, l’erede leso può agire non solo contro il donatario, ma anche contro chi ha acquistato il bene dal donatario, chiedendone la restituzione. Questo diritto si prescrive in 20 anni dalla data in cui è avvenuta la donazione originaria. Si tratta di un termine più lungo, giustificato dalla maggiore complessità della situazione e dalla necessità di tutelare l’erede anche quando il bene ha cambiato mano.
Cosa succede se il giudice accoglie l’azione di riduzione
Nel caso in cui il giudice dovesse accogliere l’azione di riduzione, le donazioni e le disposizioni contenute nel testamento che hanno leso la quota di legittima diventano non valide in modo retroattivo. Ciò significa che gli effetti giuridici di quelle disposizioni vengono meno fin dall’origine, come se non fossero mai esistite, e il patrimonio viene ridistribuito in modo da garantire all’erede legittimario la quota che gli spettava per legge.
→ Leggi anche: Cessione di azienda e continuità del rapporto di lavoro: diritti dei dipendenti e responsabilità solidale dell'acquirente nel 2026
È importante sottolineare che l’azione di riduzione non travolge automaticamente tutte le disposizioni testamentarie: il giudice interviene solo nella misura strettamente necessaria a reintegrare la quota di legittima lesa, lasciando in piedi il resto del testamento per quanto possibile.
Riepilogo dei termini: attenzione alle date o rischi di perdere tutto
Per non rischiare di perdere i propri diritti ereditari, è utile tenere a mente questo schema riepilogativo:
- Impugnazione del testamento (azione di riduzione): prescrizione in 10 anni dall’accettazione dell’eredità.
- Riduzione delle donazioni: prescrizione in 10 anni dalla morte del donante.
- Restituzione del bene donato venduto a terzi: prescrizione in 20 anni dalla data della donazione.
Questi termini sono perentori: una volta decorsi, nessun giudice potrà accogliere la domanda, indipendentemente dalla fondatezza nel merito. Per questo motivo, chi ritiene di aver subìto una lesione della propria quota di legittima dovrebbe rivolgersi quanto prima a un avvocato specializzato in diritto successorio, per valutare la situazione concreta e agire nei tempi utili.
FAQ — Domande frequenti sull’impugnazione del testamento
Chi può impugnare un testamento?
Possono impugnare un testamento — o più precisamente, agire con l’azione di riduzione — i cosiddetti eredi legittimari: coniuge, figli (anche adottivi) e, in assenza di figli, gli ascendenti (genitori, nonni). Sono le categorie che la legge tutela garantendo loro una quota minima di eredità.
Entro quanto tempo si può impugnare un testamento?
Il termine ordinario è di 10 anni dall’accettazione dell’eredità. Per le donazioni lesive della quota di legittima, il termine di 10 anni decorre invece dalla morte del donante. Se il bene donato è stato venduto a terzi, l’azione di restituzione si prescrive in 20 anni dalla donazione.
Cosa si intende per quota di legittima?
È la quota minima di patrimonio che la legge riserva agli eredi legittimari, indipendentemente dalla volontà del testatore. La sua entità varia in base al numero e alla tipologia degli eredi (ad esempio, in presenza di un solo figlio, la quota di legittima è pari alla metà del patrimonio).
È possibile impugnare un testamento anche se si è già accettata l’eredità?
Sì. L’accettazione dell’eredità non preclude l’azione di riduzione; anzi, come visto, è proprio da quel momento che inizia a decorrere il termine di prescrizione di 10 anni. L’importante è agire entro tale scadenza.
Cosa succede se il bene ereditario è già stato venduto?
L’erede leso può comunque agire, chiedendo la restituzione del bene anche nei confronti del terzo acquirente. Questo diritto si prescrive in 20 anni dalla donazione originaria. È tuttavia una procedura complessa, per la quale è indispensabile l’assistenza di un avvocato.
Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.



