Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo: differenze

Licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo: scopri le differenze tra le tre causali, le procedure da rispettare e le tutele in caso di illegittimità.

Capire le differenze tra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo — oggettivo o soggettivo — è essenziale per chiunque gestisca rapporti di lavoro o si trovi a fronteggiare l’interruzione di un contratto. Le tre fattispecie rispondono a presupposti distinti, producono effetti diversi sul preavviso e sull’indennità, e seguono procedure che il datore di lavoro deve rispettare con precisione per evitare l’impugnazione del provvedimento.

Il licenziamento rappresenta l’atto unilaterale con cui il datore di lavoro scioglie il rapporto di lavoro subordinato. La legge italiana — in particolare l’art. 2119 c.c. e la L. 604/1966 — non lascia al datore piena discrezionalità: ogni recesso deve fondarsi su una causa giustificatrice tipizzata, pena la reintegrazione o il risarcimento del lavoratore. Le macro-categorie sono tre: giusta causa, giustificato motivo soggettivo e giustificato motivo oggettivo. Analizziamole in dettaglio, evidenziando le differenze pratiche che interessano manager, responsabili delle risorse umane e lavoratori.

I tipi di licenziamento: quadro normativo di riferimento

Per licenziamento per giusta causa si intende un’interruzione del rapporto di lavoro che scaturisce dalla condotta del dipendente. L’interruzione avviene, in questo caso, con effetto immediato poiché l’evento che l’ha causata è ritenuto particolarmente grave — tanto da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto durante il periodo di preavviso. Il fondamento normativo è l’art. 2119 c.c., che parla di «causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto».

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo si verifica, invece, come conseguenza di un’inadempienza o una condotta negativa del dipendente, ma non talmente grave da causare un licenziamento in tronco. Per fare qualche esempio: assenza ingiustificata, mancato rispetto delle direttive aziendali, diffusione di dati aziendali sensibili. In questo caso il lavoratore ha diritto al preavviso (o alla relativa indennità sostitutiva).

Il terzo caso, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si verifica quando subentrano eventi che influenzano l’attività produttiva o l’organizzazione del lavoro. La legge prevede che l’interruzione avvenga solo in presenza di circostanze oggettive e verificabili: una crisi economico-finanziaria, la soppressione del posto di lavoro, la riorganizzazione aziendale. In questo scenario la condotta del lavoratore è del tutto irrilevante.

Chiariti i diversi tipi di licenziamento, è opportuno capire quali rientrano nella categoria disciplinare, ovvero quelli che hanno a che fare con la condotta del dipendente. Si tratta della giusta causa e del giustificato motivo soggettivo. Entrambi, infatti, dipendono dal comportamento del lavoratore e, come spiega l’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, per eseguire questi tipi di licenziamento il datore di lavoro deve seguire una procedura precisa:

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  1. Affissione preventiva, in luogo visibile, del codice di condotta disciplinare.
  2. Contestazione scritta del comportamento al dipendente.
  3. Concessione di almeno 5 giorni al dipendente per addurre giustificazioni.
  4. Eventuale partecipazione ad azione legale difensiva o al collegio di conciliazione e arbitrato.
  5. Accettazione delle giustificazioni o irrogazione del licenziamento.

Differenze tra giusta causa e giustificato motivo: il confronto operativo

La distinzione tra licenziamento per giusta causa e licenziamento per giustificato motivo — soggettivo od oggettivo — non è meramente teorica: produce conseguenze concrete su preavviso, indennità e tutele reintegratorie.

Gravità della condotta e preavviso

La principale differenza tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo sta nella gravità dell’inadempienza da parte del lavoratore. Se nel primo caso il licenziamento avviene in tronco — senza preavviso né indennità sostitutiva — nel secondo caso è concesso al dipendente un preavviso per permettergli di cercare un altro impiego. La giurisprudenza della Cassazione ha elaborato nel tempo una casistica dettagliata: il furto in azienda, le molestie, la falsificazione di documenti sono esempi tipici di giusta causa; le reiterate assenze ingiustificate o l’inosservanza delle disposizioni di sicurezza integrano di norma il giustificato motivo soggettivo.

Ragioni oggettive vs. ragioni disciplinari

Nel caso del giustificato motivo oggettivo la condotta non è la causa scatenante del provvedimento: si tratta piuttosto di ragioni economiche, produttive o organizzative. Il datore deve dimostrare l’effettività della ragione addotta e — secondo l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione — l’impossibilità di ricollocare il lavoratore in altra mansione compatibile (repêchage). Il mancato assolvimento di questo onere probatorio espone il datore alle tutele previste dall’art. 18 St. Lav. o dall’art. 3 D.Lgs. 23/2015 (Jobs Act), a seconda dell’epoca di assunzione.

Tabella riepilogativa delle differenze

Caratteristica Giusta causa Giust. motivo soggettivo Giust. motivo oggettivo
Origine Condotta grave del lavoratore Condotta non grave del lavoratore Ragioni economiche/organizzative
Preavviso No Sì Sì
Procedura disciplinare (art. 7 St. Lav.) Sì Sì No (ma procedura conciliativa obbligatoria per aziende >15 dip.)
Onere probatorio principale Gravità del fatto Inadempimento contrattuale Effettività della ragione + impossibilità di repêchage

Il licenziamento collettivo: una forma speciale di giustificato motivo oggettivo

Un’altra importante precisazione riguarda i provvedimenti che si attuano in maniera collettiva e non solo individuale. Il licenziamento collettivo fa parte dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo e si verifica quando l’interruzione del rapporto di lavoro riguarda almeno 5 dipendenti nell’arco di 120 giorni. Regolato prima dallo Statuto dei Lavoratori e poi da successive leggi e decreti legislativi (in particolare la L. 223/1991), il licenziamento collettivo può essere adottato solo nelle aziende con più di 15 dipendenti e per motivi precisi.

Questi motivi sono: il ridimensionamento dell’azienda per il contenimento dei costi, la trasformazione dell’attività d’impresa o la cessazione dell’attività. Ovviamente questo provvedimento dovrà sempre essere valutato in maniera oggettiva e verificabile. La semplice riduzione del personale, ad esempio, non basterà per giustificare una decisione che interessa un gruppo di lavoratori: occorre dimostrare la connessione causale tra la scelta organizzativa e la soppressione dei posti.

Conseguenze del licenziamento illegittimo: tutele a confronto

Comprendere le differenze tra le causali di licenziamento è fondamentale anche per valutare le tutele applicabili in caso di illegittimità. Per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, l’art. 18 St. Lav. (come modificato dalla L. 92/2012) prevede la reintegrazione in caso di insussistenza del fatto contestato (giusta causa o giustificato motivo soggettivo) o di manifesta insussistenza del fatto posto a base del giustificato motivo oggettivo. Per i lavoratori assunti successivamente, il D.Lgs. 23/2015 introduce un sistema di tutele crescenti, con reintegrazione limitata ai casi di licenziamento discriminatorio o di insussistenza del fatto materiale contestato in ambito disciplinare, e indennità risarcitoria negli altri casi.

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Questa distinzione rende ancora più rilevante la corretta qualificazione della causale: un licenziamento per giusta causa che non supera il vaglio di proporzionalità può essere riqualificato come giustificato motivo soggettivo (con obbligo di preavviso) o addirittura come illegittimo, con le conseguenti ricadute economiche per il datore.

FAQ: domande frequenti sul licenziamento per giusta causa o giustificato motivo

Qual è la differenza principale tra giusta causa e giustificato motivo soggettivo?

La differenza principale riguarda la gravità della condotta: la giusta causa presuppone un comportamento così grave da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto, con effetto immediato e senza preavviso. Il giustificato motivo soggettivo implica un inadempimento contrattuale meno grave, che dà comunque diritto al lavoratore di ricevere il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo richiede la procedura disciplinare?

No. Il giustificato motivo oggettivo non è di natura disciplinare, quindi non richiede la contestazione ex art. 7 St. Lav. Tuttavia, nelle aziende con più di 15 dipendenti, il datore deve esperire una procedura di conciliazione preventiva presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro prima di procedere al licenziamento.

Cosa si intende per obbligo di repêchage?

L’obbligo di repêchage impone al datore di verificare, prima di licenziare per giustificato motivo oggettivo, se esiste la possibilità di ricollocare il lavoratore in un’altra posizione aziendale compatibile con le sue competenze. Se tale possibilità esiste e il datore non la offre, il licenziamento può essere dichiarato illegittimo.

Quanti dipendenti deve avere un’azienda per poter procedere al licenziamento collettivo?

Il licenziamento collettivo si applica alle aziende con più di 15 dipendenti e si configura quando vengono licenziati almeno 5 lavoratori nell’arco di 120 giorni, per ragioni non inerenti alla persona del lavoratore.

Un licenziamento per giusta causa può essere impugnato?

Sì. Il lavoratore può impugnare il licenziamento per giusta causa entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta, con successivo ricorso giudiziario entro 180 giorni. Se il giudice ritiene insussistente il fatto contestato o sproporzionata la sanzione, può dichiarare il licenziamento illegittimo e applicare le tutele previste dall’art. 18 St. Lav. o dal D.Lgs. 23/2015.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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