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Il Ministero del Lavoro, con la Nota n. 4011 del 10.03.2022, ha risposto ad un quesito relativo al regime di incompatibilità tra volontario e rapporto di lavoro con Enti del Terzo settore.

Di seguito il testo completo della nota n. 4011/2022.

Con nota del 25 febbraio u.s. sono stati inoltrati a questa Direzione Generale dalla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali due quesiti in forma di interpello ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 ad essa trasmessi dal Comitato regionale in indirizzo. La Direzione Generale sopra richiamata ha rappresentato in proposito alla scrivente di non riscontrare in capo al Comitato regionale i requisiti soggettivi necessari per attivare la procedura di interpello; e che in ogni caso possono essere oggetto dell’attività di interpello, quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa di competenza del Ministero, ma non situazioni specifiche riconducibili ad un determinato ente.

Quanto sopra premesso, e con i limiti che comunque devono essere presi in considerazione nel presente riscontro, si riepilogano i due quesiti proposti. In breve, si chiede:

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a) se il rapporto di lavoro intercorrente tra un determinato soggetto e un Comitato Regionale [**] sia o meno compatibile con l’attività che il medesimo soggetto svolga in qualità di volontario presso [un ente di base] o un Comitato Regionale [**] di diversa Regione appartenente alla medesima rete nazionale, considerata la distinzione esistente tra il datore di lavoro e l’ente presso il quale il volontario opera e la reciproca autonomia;

b) […]

Con riferimento al primo quesito, si ritiene utile richiamare la disposizione di cui all’articolo 17 comma 5 del Codice del Terzo settore, che sancisce il principio della incompatibilità della qualità di volontario con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria, prevedendo altresì una deroga limitata alla legislazione delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’integrazione apportata dall’articolo 5 comma 1, lett. a) del d.lgs. 105/2018.

La previsione ha quindi portata ampia e generalizzata, come si evince dal tenore generale della stessa, che fa riferimento a “qualsiasi rapporto di lavoro” e ricomprende anche le entità tramite le quali il socio o associato svolge la propria attività di volontario. Essa va coerentemente rapportata al più ampio inquadramento fornito dai commi 2 e 3 dello stesso articolo 17, secondo cui nel definire il volontario viene innanzitutto evidenziato quale requisito caratterizzante quello della libera scelta, della personalità, spontaneità, gratuità e dell’assenza di finalità di lucro, neanche indirette; in secondo luogo, si prescrive che l’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, vietando altresì rimborsi spese di tipo forfetario.

Tali prescrizioni rispondono alla finalità di valorizzare la libera scelta della persona come consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno, onde preservare la genuinità dell’attività tipica di volontariato, finalizzata a soddisfare bisogni altrui che vadano a beneficio della comunità e del bene comune e non di interessi specifici o di parte, sicché l’attività di volontariato esula da qualunque vincolo di natura obbligatoria. Il volontario (come evidenziato anche dalla Corte dei conti nella deliberazione sez. autonomie n. 26 del 24/11/2017) deve potersi sentire sempre libero di recedere dalla propria scelta, revocando in qualsiasi momento la disponibilità dimostrata, senza condizioni o penali, poiché la sua attività risponde esclusivamente ad un vincolo morale. Al contempo, infine, il citato articolo 17 comma 5 intende assicurare una tutela del lavoratore da possibili abusi legati ad attività che non rispondono alle caratteristiche sopra delineate della volontarietà.

Le disposizioni sopra richiamate devono essere poste in relazione con la profilazione organizzativa in cui ciascuna delle entità componenti di una struttura complessa come una rete associativa o un analogo ente associativo di secondo livello sono caratterizzati, anche sotto il profilo statutario, da autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e operativa.

Quanto sopra considerato, sotto il profilo formale non appare ravvisabile una situazione di contrarietà della situazione prospettata nel quesito rispetto al dettato dell’art. 17, comma 5 del Codice del Terzo settore, considerato che l’ente datore di lavoro e l’ente che si avvale dell’operato volontario, con riferimento alla medesima persona, risultano a tutti gli effetti soggetti distinti e separati.

Le valutazioni espresse in questa sede lasciano ovviamente impregiudicate le prerogative degli organi di vigilanza, qualora siano accertate modalità concrete di svolgimento delle attività oggetto del quesito ivi trattato che possano risultare non rispondenti alla disposizione medesima. […]

La presente nota, limitatamente alla parte del suo contenuto avente una portata di interesse generale, verrà pubblicata sul sito ministeriale, alla pagina https://www.lavoro.gov.it/temi-epriorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Riforma-terzosettore/Pagine/Circolari-orientamenti-ministeriali-Codice-Enti-Terzo-settore.aspx

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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