Advertisement

Bonus nido 2022, come presentare le domande

L’INPS, con un comunicato in data odierna, ha reso nota la messa online della procedura per la richiesta del bonus nido 2022, cui successivamente seguiranno le istruzioni operative con una circolare ad hoc. Per l’erogazione del bonus nido 2022 l’Istituto terrà conto dell’ordine dei presentazione delle domande, quindi chi è interessato dovrà tenere sotto controllo l’avvio ufficiale della presentazione per via telematica delle domande per non rischiare di perdere l’opportunità.

A CHI È RIVOLTO IL BONUS NIDO 2022

Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere:

  • le spese per l’asilo nido
  • un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022.

Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio online dedicato sul sito INPS oppure rivolgendosi ai patronati.

Advertisement

Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni. In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER IL BONUS NIDO 2022

La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il beneficio. Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette.

La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica.
Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun bambino.

Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2021, la domanda per il 2022 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti.
Nella Circolare n. 27 del 14.02.2020 sono indicati gli importi del contributo, calcolati in base all’ ISEE del richiedente, e le modalità di erogazione.

All’interno del servizio è presente un video tutorial che fornisce tutte le informazioni necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda.

BONUS NIDO 2022: GLI IMPORTI EROGATI

Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile:

  • ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore.

  • ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro).

Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore.

Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008.

L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione.

Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.

(Fonte: INPS)

Advertisement