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L’INPS, con il Messaggio n. 4580 del 21.12.2021, ha fornito istruzioni operative sui termini procedurali relativi all’invio delle domande per i trattamenti e assegni di integrazione salariale legati all’emergenza covid, a seguito della conversione nella Legge 17 dicembre 2021, n. 215 del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146 (art. 11 – bis).

Di seguito il testo del messaggio n. 4580/2021.

PREMESSA

In sede di conversione del decreto–legge 21 ottobre 2021, n. 146, la legge 17 dicembre 2021, n. 215 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 20 dicembre 2021 ed entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione – ha introdotto, tra le altre, con l’articolo 11-bis, delle nuove disposizioni in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale.

In particolare, con il comma 1 del citato articolo 11-bis viene disposto un differimento dei termini decadenziali relativi ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e assicurata la copertura dei relativi oneri finanziari.

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Più dettagliatamente, il citato comma 1 differisce al 31 dicembre 2021 i termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza da COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021. Il medesimo comma prevede altresì che le disposizioni relative al differimento in oggetto si applicano nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021.

Con il presente messaggio si illustrano gli indirizzi che attengono alla portata della norma e si forniscono le relative istruzioni operative.

  1. DOMANDE OGGETTO DEL DIFFERIMENTO

Rientrano nel differimento al 31 dicembre 2021 tutte le domande di Cassa integrazione (ordinaria e in deroga), di Assegno ordinario (ASO) dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, e del Fondo di integrazione salariale (FIS), nonché quelle di Cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA), connessi all’emergenza da COVID-19, i cui termini di trasmissione sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

A tal fine, si ricorda che la disciplina emergenziale introdotta dal dD.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, come da ultimo richiamata dall’articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 146/2021, prevede che le domande di accesso ai trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 devono essere inoltrate all’Istituto, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Ne deriva che possono beneficiare del differimento dei termini decadenziali le domande di trattamenti connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa da “dicembre 2020” fino ad “agosto 2021” compreso.

Si evidenzia che la previsione di cui all’articolo 11-bis del decreto–legge n. 146/2021, nell’introdurre il differimento dei termini decadenziali, lascia inalterata la disciplina dettata pro tempore dalle norme di riferimento. Conseguentemente, possono beneficiare della proroga dei termini le istanze che rispettino le condizioni di accesso di volta in volta fissate dal legislatore, come illustrate nelle circolari e nei messaggi emanati dall’Istituto in materia. In particolare, si richiama l’attenzione sul rispetto della durata massima dei trattamenti prevista di volta in volta dalle singole disposizioni con riguardo ai periodi oggetto dalle richieste, tenuto conto dei provvedimenti di autorizzazione già adottati che possono avere esaurito la disponibilità in relazione alle singole causali.

  1. FLUSSI DI PAGAMENTO OGGETTO DEL DIFFERIMENTO

Beneficiano del regime di differimento anche le trasmissioni dei dati necessari per il conguaglio (cfr. il successivo paragrafo 4), per il pagamento diretto o per il saldo dei trattamenti connessi al COVID–19 i cui termini di decadenza sono scaduti tra il 31 gennaio 2021 e il 30 settembre 2021.

In particolare, in relazione a quanto previsto dalla disciplina emergenziale , come da ultimo declinata dall’articolo 11, comma 5, del decreto-legge n. 146/2021 – in caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’Istituto, il datore di lavoro è tenuto a inviare all’INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale (flussi UniEmens-Cig, modelli “SR41” – solo fino al 31 dicembre 2021, come indicato nel messaggio n. 3556/2021 – e “SR43” semplificati, UNIEMENS pagamento diretto) entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC che contiene l’autorizzazione, se tale termine è più favorevole all’azienda.

Tanto premesso, il differimento al 31 dicembre 2021 riguarda le trasmissioni riferite a eventi di sospensione/riduzione dell’attività connessi all’emergenza epidemiologica da COVID–19 compresi tra dicembre 2020 e agosto 2021 ovvero a quelli la cui autorizzazione è stata notificata all’azienda entro il 31 agosto 2021.

  1. MODALITÀ OPERATIVE
3.1 NUOVE DOMANDE DI ACCESSO AI TRATTAMENTI

I datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 1, non avessero inviato istanze di accesso ai trattamenti, potranno trasmettere domanda entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021. A tal fine, dovranno essere utilizzate le medesime causali relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19, già istituite con riferimento alle singole discipline.

3.2 DOMANDE GIÀ INVIATE E RESPINTE O ACCOLTE PARZIALMENTE PER INTERVENUTA DECADENZA

Per quanto attiene alle domande di accesso ai trattamenti, che ricadono nei periodi per cui opera il differimento dei termini, già inviate e respinte con una motivazione riconducibile alla sola tardiva presentazione della domanda – e, quindi, per intervenuta decadenza dell’intero periodo richiesto – i datori di lavoro, ai fini del riconoscimento dei periodi ricompresi nelle domande trasmesse, non dovranno riproporre nuove istanze.

Con riferimento alle domande già inviate e accolte parzialmente per i soli periodi per i quali non era intervenuta la decadenza, i datori di lavoro, ai fini dell’accoglimento anche dei periodi decaduti e rientranti nel differimento dei termini previsto dall’articolo 11-bis del decreto-legge n. 146/2021, dovranno trasmettere una nuova istanza esclusivamente per tali periodi.

Le Strutture territoriali, attuando le più ampie sinergie con le aziende e gli intermediari autorizzati, provvederanno all’istruttoria e alla successiva definizione delle istanze già inviate secondo le indicazioni che saranno fornite con separato messaggio.

3.3 MODELLI “SR41” E “SR43” SEMPLIFICATI; UNIEMENS PAGAMENTO DIRETTO

Per i pagamenti diretti, i datori di lavoro che, per i periodi oggetto del differimento come descritti al paragrafo 2, non avessero mai inviato i modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, potranno provvedere alla relativa trasmissione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Con riferimento ai modelli “SR41” e “SR43” semplificati – UNIEMENS quadro pagamento diretto, riferiti a pagamenti diretti ricompresi nel medesimo arco temporale oggetto di differimento, già inviati e respinti per intervenuta decadenza, i datori di lavoro non dovranno riproporne l’invio. Le Strutture territoriali provvederanno, infatti, alla liquidazione dei trattamenti autorizzati, secondo le istruzioni che saranno fornite separatamente.

  1. CONGUAGLIO

In ordine al differimento dei dati inerenti al conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale di tipo emergenziale rientranti nel periodo per cui opera la disciplina prevista dall’articolo 11- bis del decreto-legge n. 146/2021, con successivo messaggio saranno fornite le relative istruzioni operative.

(Fonte: INPS)

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