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È stato firmato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, riguardante il contributo previsto per i genitori disoccupati o monoredditocon figli con disabilità, introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 365 e 366, L. 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall’art. 13 bis, comma 1, del D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021).

In particolare, la Legge di Bilancio 2021 riconosce in favore di uno dei genitori disoccupati o monoreddito, facenti parte di nuclei familiari monoparentali con figli a carico con una disabilità non inferiore al 60%, un contributo mensile nella misura massima di 500 euro netti, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

Il provvedimento disciplina i criteri per l’individuazione dei destinatari e le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione della misura. Inoltre, è previsto che il beneficio sarà corrisposto dall’INPS e la domanda dovrà essere presentata annualmente dal genitore interessato all’Istituto stesso.

In particolare, il citato Decreto prevede che il contributo spetta ai seguenti soggetti:

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a) Genitori disoccupati o monoreddito, ove per genitore disoccupato si intende la persona priva di impiego oppure la persona il cui reddito da lavoro dipendente non superi le 8.145 euro all’anno o 4.800 euro annui da lavoro autonomo. Per genitore monoreddito si intende invece un individuo che ricava tutto il proprio reddito esclusivamente dall’attività lavorativa, sia pure prestata a favore di una pluralità di datori di lavoro, ovvero sia percettore di un trattamento pensionistico previdenziale. A tal fine non si tiene conto della percezione di eventuali altri trattamenti assistenziali. Si prescinde, in ogni caso, dall’eventuale proprietà della casa di abitazione.

b) Nuclei familiari monoparentali: nuclei caratterizzati dalla presenza di uno solo dei genitori con uno o più figli con disabilità a carico.

c) Figli a carico aventi una disabilità riconosciuta in misura non inferiore al 60%: per figli a carico si intendono quelli che non essendo economicamente indipendenti continuano ad essere mantenuti dal proprio genitore. In particolare, per restare a carico del genitore un figlio deve avere un reddito non superiore a 4.000 euro fino a 24 anni e non superiore a 2.840,51 euro se ha un’età maggiore di 24 anni.

Per tutte le informazioni consultare il testo del Decreto disponibile cliccando sul link.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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