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L’INPS, con la Circolare n. 57 del 12.04.2021, ha fornito indicazioni e istruzioni operative relativamente all’esonero contributivo in favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole, anche associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, previsto dall’articolo 222, comma 2, D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, integrato dall’art. 58-quater del DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126 di conversione.

Di seguito il testo della circolare n. 57/2021.

  1. Premessa

L’articolo 222 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto ai commi 1 e 2 che: “1. Al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura e superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono individuate le misure di cui al presente articolo. 2. A favore delle imprese di cui al comma 1 appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, è riconosciuto l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità attuative del presente comma. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 426,1 milioni di euro per l’anno 2020”.

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L’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 è stato, successivamente, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126, il quale ha disposto al comma 1 che: “a) all’articolo 222, comma 2, dopo le parole: «vitivinicole» sono inserite le seguenti: «, anche associate ai codici ATECO 11.02.10 e 11.02.20,»”.

Inoltre, la successiva lettera b) del comma 1 del predetto articolo 58-quater ha integrato le risorse destinate al finanziamento della misura dell’esonero contributivo disponendo che: “[…] b) all’articolo 223, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: «1-bis. Le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall’attuazione dell’intervento di riduzione volontaria della produzione di uve, di cui al comma 1, pari a 61,34 milioni di euro per l’anno 2020, cui si aggiungono le ulteriori economie quantificate all’esito dell’istruttoria in corso, sono destinate, nel limite di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020, al finanziamento della misura dell’esonero contributivo di cui all’articolo 222, comma 2 […]”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 20 ottobre 2020 è stato pubblicato il Decreto 15 settembre 2020, attuativo dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, che ha definito la disciplina dell’esonero per le imprese la cui attività è identificata dai codici Ateco elencati nell’Allegato 1 al medesimo decreto. Successivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2021 è stata pubblicata l’Ordinanza 10 dicembre 2020, che ha definito la disciplina dell’esonero per le imprese delle filiere vitivinicole associate ai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20, introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020.

Considerato che la disciplina prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 per tali ultime imprese è identica a quella definita dal D.M. 15 settembre 2020 per le imprese individuate con riferimento ai codici Ateco elencati nell’allegato 1 del medesimo decreto interministeriale, le indicazioni della presente circolare, salvo diverse precisazioni, si riferiscono a tutte le imprese destinatarie dell’esonero dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, modificato e integrato dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. Gli articoli identici contenuti in entrambi i predetti decreti saranno di seguito richiamati come articoli dei “decreti interministeriali”.

L’Istituto con  Messaggio n. 3341 del 15.09.2020 e Messaggio n. 4353 del 19.11.2020 ha fornito le prime indicazioni per la misura in esame, che sono aggiornate e integrate dai contenuti della presente circolare.

  1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

L’esonero straordinario della contribuzione è destinato alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura per superare le conseguenze economiche derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 e non si applica, pertanto, nei confronti delle pubbliche Amministrazioni individuabili assumendo a riferimento l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165[1].

Premesso quanto sopra e richiamato quanto previsto dall’articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di classificazione dei datori di lavoro, accedono all’esonero i datori di lavoro delle imprese, anche appartenenti ai settori diversi da quello agricolo, che svolgono un’attività identificata da uno dei codici Ateco indicati nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020 e dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 introdotti dall’articolo 58-quater del decreto-legge n. 104/2020. I codici Ateco che consentono l’accesso all’esonero sono riportati in allegato alla presente circolare (Allegato 1).

Inoltre, alle imprese agricole che esercitano più attività agricole identificate da diversi codici Ateco, di cui almeno uno indicato nell’allegato 1 al D.M. 15 settembre 2020, l’esonero è riconosciuto per la contribuzione afferente alla posizione contributiva complessiva dell’azienda, considerato il particolare rapporto di interazione che sussiste nello svolgimento delle attività agricole esercitate complessivamente dall’impresa.

  1. Misura dell’esonero e coordinamento con altre misure

Ai sensi dell’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali è riconosciuto per la sola contribuzione a carico dei datori di lavoro dovuta per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

Si ricorda, in particolare, che non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:

– ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulla retribuzione del lavoratore;

– i premi e i contributi dovuti all’INAIL, in quanto non indicati espressamente dall’articolo 222 del decreto-legge n. 34/2020 e nella relazione tecnica bollinata della legge n. 77/2020, di conversione del predetto decreto;

– il contributo, ove dovuto, al “Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile” di cui all’articolo 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dall’articolo 1, comma 756, ultimo periodo, della medesima legge;

– il contributo, ove dovuto, ai Fondi di cui agli articoli 26, 27, 28 e 29 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’articolo 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo, nonché al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della Provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige di cui all’articolo 40 del D.lgs n. 148/2015 e al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, previsto dal decreto interministeriale n. 95269 del 7 aprile 2016, adottato ai sensi dell’articolo 40, comma 9, del D.lgs n. 148/2015;

– il contributo previsto dall’articolo 25, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, o comunque destinabile, al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Sono, inoltre, escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle Gestioni previdenziali di riferimento, per le quali si rinvia a quanto già previsto, da ultimo, dalla circolare n. 40/2018.

Il diritto alla fruizione dell’esonero in esame è subordinato, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006, alle seguenti condizioni:

  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
    assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L’esonero straordinario è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, e comporta, come già specificato, l’esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro ed è applicabile nei limiti previsti dalla normativa in materia di aiuti di Stato.

  1. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato

Il comma 2, ultimo periodo, dell’articolo 222 specifica che: “L’efficacia delle disposizioni del presente comma è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Il D.M. 15 settembre 2020 dispone, all’articolo 2, comma 1, che: “L’agevolazione di cui all’art. 1 è concessa nel limite di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020 e in coerenza con i limiti individuali fissati dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), così come modificata dalle comunicazioni della Commissione europea del 3 aprile 2020 (C(2020) 2215), dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156) e del 29 giugno 2020 (C(2020) 4509) e, in particolare, dalla sezione 3.1 e dalle sue successive modifiche e integrazioni, di seguito «Quadro temporaneo»”.

La medesima disposizione è prevista dal D.M. 10 dicembre 2020 (cfr. l’articolo 2, comma 1) con riferimento alla spesa complessiva di 51,8 milioni di euro per l’anno 2020 prevista dall’articolo 58-quater, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 104/2020.

La misura è concessa, pertanto, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, adottato in data 19 marzo 2020 (C(2020) 1863), come da ultimo modificata dalla comunicazione della Commissione europea (C(2021) 564) del 28 gennaio 2021 (c.d. Temporary Framework), nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.

In base alla suddetta sezione 3.1, la Commissione considera aiuti di Stato compatibili con il mercato interno quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni:

– l’importo complessivo dell’aiuto non sia superiore a 1.800.000 euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o altro onere), ovvero a 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli o a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;

– gli aiuti siano concessi a imprese che non fossero in difficoltà (ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria) al 31 dicembre 2019;

– in deroga al punto precedente, gli aiuti siano concessi a microimprese o piccole imprese (ai sensi dell’allegato I del regolamento generale di esenzione per categoria) che risultavano già in difficoltà al 31 dicembre 2019, purché non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza ai sensi del diritto nazionale e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione;

– gli aiuti siano concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Inoltre, rilevato che l’aiuto di cui all’articolo 222, comma 2, del decreto-legge n. 34/2020 è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal citato Temporary Framework, trova applicazione la previsione normativa di cui all’articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, secondo la quale i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza di restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), “accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, ai sensi e nella vigenza della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020)1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione”.

  1. Modalità di accesso all’esonero e disposizioni transitorie

I decreti interministeriali all’articolo 2, comma 3, prevedono che: “L’agevolazione contributiva di cui al presente decreto è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti delle risorse di cui al comma 1. Nella domanda le imprese dichiarano, ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli aiuti concessi ovvero richiesti in attesa di esito, nel rispetto del «Quadro temporaneo» nell’anno 2020”.

Per accedere al beneficio i datori di lavoro devono presentare la relativa istanza entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, utilizzando il modulo “Esonero Art.222 DL 34/2020” disponibile nel “Portale delle Agevolazioni” (ex “DiResCo”), sul sito istituzionale www.inps.it.

I decreti interministeriali dispongono altresì all’articolo 3, comma 1, che: “In attesa della messa a disposizione da parte dell’INPS del modello di istanza di esonero, i versamenti della contribuzione riferita ai periodi retributivi oggetto dell’esonero già scaduti e non ancora versati, ovvero in scadenza, sono sospesi per i destinatari dell’agevolazione fino alla data di definizione delle istanze medesime”. Ciò comporta, per le aziende beneficiarie della sospensione contributiva, l’applicazione dell’articolo 3, comma 2, lettera b), del D.M. 30 gennaio 2015, e successive modificazioni, secondo cui la regolarità contributiva si considera sussistente in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative.

La sospensione prevista dal citato articolo 3, comma 1, dei decreti ministeriali per i destinatari dell’agevolazione trova applicazione anche alle contribuzioni escluse dall’esonero, indicate al precedente paragrafo 3.

Inoltre, in attesa della presentazione dell’istanza, la sospensione dei versamenti oggetto della misura comporta l’esclusione della corrispondente esposizione debitoria da eventuali domande di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa per le medesime aziende e dalla verifica della regolarità contributiva.

Una volta intervenuta la presentazione dell’istanza di esonero, in caso di regolarizzazione con modalità rateale ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni, per la determinazione dell’estratto contributivo che individua le partite a debito da inserire nella domanda di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, il contribuente dovrà indicare l’importo del debito residuo a titolo di contribuzione omessa.

Si evidenzia, inoltre, che i decreti interministeriali dispongono all’articolo 3, comma 4, che:“In caso di rigetto dell’istanza, il richiedente dovrà provvedere al versamento dei contributi sospesi ai sensi del comma 1, comprensivi di sanzioni civili e interessi calcolati a decorrere dalla data della scadenza ordinaria del versamento”.

Le aziende che svolgono una delle attività individuate dai codici Ateco indicati negli allegati ai messaggi n. 3341/2020 e n. 4353/2020 o dai codici Ateco 11.02.10 e 11.02.20 e che, in attesa della pubblicazione dei decreti interministeriali e della presente circolare, hanno sospeso i versamenti della contribuzione relativa al primo semestre 2020 devono provvedere ai versamenti, senza aggravio di somme accessorie, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente circolare qualora abbiano già raggiunto il massimale individuale con le agevolazioni concesse o richieste nell’ambito del “Quadro temporaneo”.

Qualora il pagamento non intervenga nei predetti termini, dalla stessa scadenza, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a nulla rilevando la presentazione dell’istanza.

In caso di esito favorevole dell’istanza, qualora l’esonero sia concesso in quota parte per il superamento del limite di spesa individuale fissato dal “Quadro temporaneo”, i contribuenti dovranno provvedere al versamento della quota risultata eccedente in un’unica soluzione entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito dell’istanza, senza applicazione di sanzioni e interessi (cfr. l’art. 3, comma 3, dei decreti interministeriali).

Nei casi di esito favorevole, con accoglimento totale o parziale dell’importo dell’esonero richiesto, entro il medesimo termine devono essere versate anche le contribuzioni escluse dall’esonero, indicate al precedente paragrafo 3, qualora l’azienda non vi abbia già provveduto.

Qualora il pagamento dei predetti importi non avvenga entro il termine di trenta giorni stabilito dai decreti interministeriali al comma 3 dell’articolo 3, saranno dovute le sanzioni civili per omissione, ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla predetta scadenza.

In caso di esito favorevole dell’istanza, la contribuzione riferita ai periodi retributivi dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 già versata e oggetto di esonero potrà essere compensata con la contribuzione in futuro dovuta dal datore di lavoro.

Si evidenzia che l’esito negativo della verifica della conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio ovvero denunciati all’Agenzia delle Entrate, che comporta la reiezione dell’istanza, se rilevato a seguito di ulteriori controlli, comporterà l’annullamento del provvedimento di esonero già adottato con il recupero della contribuzione dovuta e aggravio delle sanzioni civili ai sensi dell’articolo 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, a decorrere dalla data di scadenza ordinaria del versamento.

Nel caso del superamento delle risorse complessivamente destinate al beneficio, pari a 477,9 milioni di euro (426,1 milioni + 51,8 milioni), l’INPS provvede a rideterminare l’agevolazione, secondo le disposizioni dei decreti interministeriali (cfr. l’articolo 2, comma 5), in misura proporzionale a tutta la platea dei beneficiari aventi diritto, richiedendo il versamento della differenza di contribuzione rispetto all’importo dell’esonero autorizzato e fruito.

5.1 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione privata

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, che assume il nuovo significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007, rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

Per esporre nel flusso Uniemens il recupero dell’esonero spettante relativo alle mensilità da gennaio a giugno 2020, i datori di lavoro interessati valorizzeranno all’interno di <CausaleACredito> di <AltrePartiteACredito> di <DenunciaAziendale> il codice causale di nuova istituzione “L551”, avente il significato di “<Esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”; nell’elemento <ImportoACredito> indicheranno il relativo importo.

Nel caso in cui le aziende interessate abbiano presentato le denunce insolute o parzialmente insolute provvederanno all’invio di un flusso regolarizzativo della sola denuncia aziendale, utilizzando il codice di nuova istituzione “L552”, avente il significato di “Recupero esonero contributivo a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Art. 222, c. 2, del D.L n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del D.L. n. 104/2020, introdotto dalla legge di conversione n. 126/2020”, presente all’interno di <DenunciaAziendale>/ <AltrePartiteACredito>/ <CausaleACredito> indicando l’importo indicato nell’istanza.

La procedura provvederà alla ricostruzione di una proposta Vig a credito dell’azienda, che verrà utilizzato dall’operatore a chiusura dell’inadempienza aperta al nuovo recupero crediti.

5.2 Datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione pubblica

Le Aziende con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica che rientrano nel novero di quelle a cui sarà concesso l’esonero in oggetto, ottenuto il codice di autorizzazione di cui al precedente paragrafo 5.1, avranno cura di compilare la ListaPosPA valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, indicando in quest’ultimo la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato nella prima denuncia utile l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, relativo a ciascuno dei mesi da gennaio 2020 a giugno 2020, secondo le modalità di seguito indicate:

  • nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2020;
  • nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di oggetto dell’esonero;
  • nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “14”, avente il significato di “Articolo 222, comma 2, D.L 19 maggio 2020 n.34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n.77, modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge del 14 agosto 2020, n.104 introdotto dalla legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126”;
    nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto dello sgravio.

Si ricorda che l’agevolazione riguarda esclusivamente la contribuzione dovuta ai fini pensionistici.

5.3. Datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricola del Fondo pensioni lavoratori dipendenti

In caso di esito positivo delle istanze, alle posizioni contributive delle aziende verrà attribuito il codice di autorizzazione “8J”, avente il significato di “Azienda con esonero a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Articolo 222 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il suddetto codice di autorizzazione sarà visualizzabile nel “Cassetto previdenziale aziende agricole”, fatta salva la revoca dell’autorizzazione qualora a seguito degli ulteriori controlli si rilevi la non conformità del codice Ateco dichiarato nell’istanza con i codici Ateco 2007 rilevabili in Camera di Commercio o denunciati all’Agenzia delle Entrate.

  1. Istruzioni contabili

Ai fini della rilevazione contabile dell’esonero contributivo previsto dall’articolo 222, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, e successive modificazioni, si istituisce, nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – evidenza contabile GAW (Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive), il seguente conto:

– GAW37186 per rilevare l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020, a favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per emergenza COVID 19 – art. 222, commi 1 e 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.

In accordo alle istruzioni operative contenute nel paragrafo 5.1, le somme esposte nel flusso Uniemens e riportate nel DM2013 “VIRTUALE” con il codice “L551”, andranno contabilizzate al citato conto GAW37186 gestito dalla procedura automatizzata di ripartizione contabile dei D.M.

Nel caso in cui le aziende inviino un flusso regolarizzativo della denuncia aziendale, insoluta o parzialmente insoluta, utilizzando il codice “L552”, verrà valorizzato il conto di sgravio di seguito indicato:

– GAW37187 per rilevare l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2020 a favore dei datori di lavoro appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, per emergenza COVID 19 che hanno presentato DM insoluto o parzialmente insoluto – art. 222, commi 1 e 2, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 77/2020, successivamente modificato dall’articolo 58-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, introdotto dalla legge di conversione n. 126, del 13 ottobre 2020.

Si fa presente, inoltre, che il conto GAW37186 sarà utilizzato anche per la rilevazione contabile degli sgravi degli oneri contributivi a favore dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alle gestioni pensionistiche ex INPDAP i quali, per le denunce contributive, si avvalgono del flusso Uniemens, sezione ListaPosPA (paragrafo 5.2), nonché per i datori di lavoro privati che inviano le denunce di manodopera agricola dei lavoratori iscritti alla sezione agricoltura del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (cfr. il paragrafo 5.3).

Come di consueto, la Direzione generale curerà direttamente i rapporti finanziari con lo Stato, ai fini del rimborso degli oneri di cui alla normativa in argomento.

Si riporta in allegato la variazione al piano dei conti (Allegato 2).

[1] Per una completa disamina dei datori di lavoro privati, cfr., da ultimo, la Circolare n. 133 del 24.11.2020 e le circolari ivi richiamate.

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