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L’INPS, con il messaggio n. 895 del 2 marzo 2021, ha comunicato che i permessi di soggiorno per lavoratori stranieri in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021 per effetto della normativa emergenziale per covid-19 (D.L. 14 gennaio 2021 n. 2)

Di seguito il testo integrale del messaggio n. 895/2021.

Per effetto della nuova misura, i permessi di soggiorno in scadenza sono automaticamente prorogati fino al prossimo 30 aprile 2021.

Misure oggetto della proroga

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Sono prorogati per legge, fino al medesimo termine del 30 aprile 2021, anche:

a) i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;

b) le autorizzazioni al soggiorno previste all’articolo 5, comma 7, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Di seguito: Testo unico);

c) i documenti di viaggio rilasciati ai titolari di protezione internazionale (articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

d) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale (articolo 24, comma 2, del Testo unico);

f) la validità dei nulla osta rilasciati per il ricongiungimento familiare (articoli 28, 29 e 29 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998);

g) la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro nei casi particolari (ricerca, blue card, trasferimenti infrasocietari) previsti dagli articoli 27 e seguenti del Testo unico.

Le disposizioni si applicano anche ai permessi di soggiorno di cui agli articoli 22, 24, 26, 30 del Testo unico, nonché alle richieste di conversione.

Le strutture in indirizzo sono invitate ad attenersi scrupolosamente alle nuove disposizioni, soprattutto in fase di lavorazione delle domande di prestazioni che richiedano la presentazione della documentazione richiamata.

(Fonte: INPS)

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