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L’INL, con nota 24 febbraio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla registrazione sul LUL dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’ autotrasporto nel caso in cui siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione (es. art. 11 del CCNL Logistica).

Di seguito il testo della nota 24.2.2021.

Sono stati richiesti alla Scrivente chiarimenti in merito alle modalità di registrazione sul LUL dell’orario di lavoro straordinario nell’ambito dell’autotrasporto, qualora siano intervenuti accordi sindacali di forfettizzazione (si veda, a titolo di esempio, l’art. 11 del CCNL Logistica).

In tali casi, poiché il regime di forfettizzazione delle trasferte e delle maggiorazioni per lavoro straordinario viene scelto anche per esigenze di semplificazione degli adempimenti, si chiede di sapere se sia coerente una rilevazione semplificata della sola presenza/assenza al lavoro dell’autotrasportatore, attraverso l’apposizione della lettera “P” (ovvero “A”) sul LUL, dal momento che in tali casi la specificazione dell’esatta durata della prestazione lavorativa resa in regime di straordinario non sarebbe necessaria per la determinazione delle relative poste retributive.

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Al riguardo, d’intesa con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. n. 1010 del 3 febbraio u.s., si rappresenta quanto segue.

Si rammenta anzitutto che, con interpello n. 63/2009, in considerazione delle particolarità del rapporto di lavoro del personale mobile e della possibile multiperiodalità del relativo orario di lavoro, il Ministero ha chiarito come le registrazioni sul LUL possano avvenire in maniera maggiormente flessibile rispetto a quanto prescritto in via generale, consentendone la scritturazione in un momento successivo rispetto al mese di competenza. Più specificatamente, è consentito l’inserimento sul LUL delle ore effettivamente lavorate entro quattro mesi dallo svolgimento delle stesse, congiuntamente agli elementi variabili della retribuzione.

In caso di forfettizzazione dello straordinario, la possibilità di indicare giornalmente la presenza del lavoratore mediante l’inserimento della lettera “P” sul LUL, non può considerarsi esaustiva in riferimento agli obblighi di scritturazione ed è in effetti ammessa non in via definitiva ma soltanto “nelle more della registrazione dell’orario di lavoro effettivo” (cfr. INL lett. circ. n. 1 del 9 febbraio 2017) – che deve dunque intervenire entro e non oltre il suddetto termine quadrimestrale – conservando in ogni caso la documentazione probante l’orario di lavoro (dischi cronotachigrafici analogici e dati scaricati dalle carte tachigrafiche digitali).

In considerazione dell’obbligo di aggiornamento quadrimestrale del LUL per le imprese di autotrasporto che applicano un orario di lavoro multiperiodale, la citata circolare prosegue infatti chiarendo che “l’obbligo di conservazione dei dischi cronotachigrafici rispetto all’obbligo di registrazione dei dati sul LUL è di massimo 4 mesi”. Tale passaggio conferma dunque l’obbligo delle scritturazioni analitiche a LUL allo scadere dell’intervallo multiperiodale di quattro mesi.

Tali registrazioni hanno rilevanza eminentemente pubblicistica e sono volte a consentire il controllo successivo degli organi di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di orario di lavoro e a verificare la coerente e corretta registrazione dei tempi di guida e riposo ricavabili dai dati dell’apparecchio cronotachigrafico.

Diversamente opinando, non potrebbero evitarsi gli effetti del disallineamento tra i termini di conservazione dei fogli di registrazione dei cronotachigrafi (1 anno) e quelli per le scritturazioni del LUL (5 anni), tali da impedire l’automatica traduzione della lettera “P” in ore di prestazione lavorativa. Una volta trascorso il periodo di 12 mesi stabilito per la conservazione dei dati tachigrafici (Regolamento 561/2006, art.10, par.5, lett. a) – ii)), le prestazioni rese in carenza di analitica scritturazione non sarebbero infatti più tracciabili in alcun modo, con definitivo pregiudizio non solo delle istanze ispettive ma anche, ed ancor prima, del diritto dei lavoratori a conoscere l’esatta determinazione dei diritti collegati con la prestazione lavorativa.

Per tali motivi, ad avviso di questo Ufficio, l’eventuale forfettizzazione delle trasferte e degli straordinari operata da accordi sindacali aziendali sulla scorta del nuovo CCNL, pur avendo riflessi di tipo retributivo, non modifica l’obbligo di registrazione puntuale delle prestazioni orarie dei conducenti.

(FONTE: INL)

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