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La Sez. I Penale della Corte Suprema di Cassazione, con Sentenza 25 settembre 2020, n. 26765, ha precisato che per la concessione del beneficio dell’ affidamento in prova ai servizi sociali “non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico”.

Ed in particolare la Corte Suprema ha evidenziato che ai fini della concessione dell’ affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere, dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, è tuttavia necessaria la valutazione della condotta serbata dal condannato in epoca successiva. Nel giudizio prescritto dall’articolo 47 ord. pen. è indispensabile l’esame dei comportamenti attuali del condannato perché non è sufficiente verificare l’assenza di indicazioni negative, ricavabili senz’altro dal passato (si pensi ai precedenti penali), ma è necessario accertare in positivo la presenza di elementi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

La Corte ha dunque ribadito che è necessario avere riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per i quali è stata inflitta la condanna in esecuzione, per verificare concretamente se sussistano, o no, sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che ne rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa; ciò non significa acquisire dai risultati dell’osservazione della personalità la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo, al contrario, sufficiente l’avvio di tale processo critico (ex plurimis Sez. 1, n. 31809 del 09/07/2009, Gobbo, Rv. 244322 e, più di recente, Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602).

Tra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati:

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  • l’assenza di nuove denunzie,
  • il ripudio delle pregresse condotte devianti,
  • l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale,
  • la congruità della condanna,
  • l’attaccamento al contesto familiare,
  • l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985).

Non è, invece, necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869). Il Tribunale di sorveglianza nell’apprezzare i presupposti delle misure alternative deve sempre tenere presente il criterio della gradualità nella concessione di benefici penitenziari; esso, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario specie quando risulta documentato un non irrilevante vissuto criminale (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, Foti, Rv. 212794).

In conclusione, dunque, lo svolgimento di attività lavorativa, pur rappresentando un mezzo di reinserimento sociale valutabile nel più generale giudizio sulla richiesta di affidamento in prova, non costituisca da solo, qualora sia mancante, una condizione ostativa all’applicabilità di detta misura, trattandosi quindi di parametro apprezzabile unitamente agli altri elementi sottoposti alla valutazione del giudice di merito.

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