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L’INPS, con il Messaggio n. 78 del 2020 e con il Messaggio n. 125 del 2020, ha fornito istruzioni contabili circa le modalità di versamento dei contributi sospesi a causa degli eventi sismici nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo del 2016-2017.

Ecco quanto si legge nel messaggio 78/2020.

  1. Premessa

L’articolo 48, comma 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, ha disposto nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, 26 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo decorrente dalla data del verificarsi dell’evento calamitoso fino al 30 settembre 2017.

 Con riferimento ai Comuni interessati dai predetti eventi calamitosi, l’articolo 8, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ha altresì disposto la proroga del termine per la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, da effettuarsi in unica soluzione entro il 15 gennaio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento dell’importo della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

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 L’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, ha confermato il termine del 15 gennaio 2020 dal quale far decorrere la ripresa degli adempimenti e dei versamenti contributivi sospesi, nonché la rateizzazione nella misura massima di 120 rate mensilinel limite tuttavia del 40% degli importi dovuti.

 Da ultimo, l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 123/2019, introdotto in sede di conversione in legge del provvedimento in questione, ha riconosciuto la riduzione dell’onere contributivo di cui al predetto comma 2 in favore delle imprese e dei professionisti “nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti de minimis e, per la misura eccedente, nei limiti del danno subito come conseguenza diretta del sisma e previa dimostrazione dello stesso, ai sensi dell’articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, secondo le modalità procedimentali e certificative di cui al comma 1 dell’articolo 12–bis del decreto–legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229”.

Per effetto di quest’ultima modifica normativa, il riconoscimento della riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% è subordinato al rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis e, limitatamente alla misura eccedente, alla previa dimostrazione, sulla base di apposita certificazione, del danno subito come conseguenza diretta del sisma.

2. Applicabilità del regolamento in materia di aiuti de minimis ed aiuti esenti da notifica alle agevolazioni contributive riconosciute in favore delle imprese e dei professionisti. Non configurabilità come aiuto rilevante in ambito comunitario dell’agevolazione relativa alla quota a carico del dipendente.

 Come sopra evidenziato, l’articolo 8, comma 2-bis, del decreto-legge n. 123/2019 ha subordinato la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% in favore delle imprese e dei professionisti al rispetto della normativa europea in materia di aiuti de minimis e, per la misura eccedente il massimale de minimis, al rispetto della normativa relativa agli aiuti esenti da notifica.

 Le disposizioni normative che stabiliscono agevolazioni, tra cui quelle contributive, integrano un aiuto di Stato solo se riguardano le imprese, in conformità a quanto disposto dall’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a norma del quale rientrano nel campo di applicazione della disciplina in tema di aiuti di stato unicamente gli incentivi che favoriscono “talune imprese o talune produzioni”.

Ne consegue che la concessione di incentivi finalizzati allo sgravio totale o parziale della quota di contribuzione previdenziale a carico di lavoratori, collaboratori o associati in partecipazione non rientra nella nozione di aiuto di stato in quanto trattasi di sgravi usufruiti da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, non sono suscettibili di incidere sulla concorrenza (cfr. il messaggio n. 20691/2012).

Premesso quanto sopra, la riduzione contributiva alla misura del 40% del dovuto, applicata sulla quota a carico del lavoratore, del collaboratore o dell’associato in partecipazione, non costituisce aiuto di stato alle imprese e, pertanto, non è soggetta all’osservanza delle regole in materia di de minimis previste dai regolamenti comunitari di settore, né a quelle riferite agli aiuti esenti da notifica e, come tale, può essere fruita senza le limitazioni previste dai citati regolamenti.

Al contrario, l’agevolazione contributiva relativa alla quota a carico del datore di lavoro può essere riconosciuta soltanto all’esito degli obblighi di registrazione sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), di cui al successivo paragrafo 3, finalizzata all’accertamento della compatibilità dell’aiuto con i regolamenti comunitari in materia di concorrenza.

Si precisa infine che, poiché la definizione comunitaria di aiuto attiene esclusivamente ai soggetti qualificati come datori di lavoro e professionisti esercenti attività d’impresa, l’agevolazione contributiva può essere riconosciuta senza alcuna limitazione in favore dei datori di lavoro domestici, in quanto non qualificabili come imprenditori.

3. Obbligo di registrazione della misura agevolativa nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

La misura agevolativa in esame, consistente nella riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la quota a carico del datore di lavoro, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115.

L’articolo 8 del D.M. n. 115/2017 subordina la concessione della misura alla preventiva registrazione della stessa sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in qualità di Autorità responsabile della stessa.

Soltanto a seguito della registrazione sarà possibile la concessione degli aiuti individuali da parte dell’Istituto e l’inserimento degli stessi sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, previa effettuazione delle verifiche previste dagli articoli 13, 14 e 15 del D.M. n. 115/2017.

Nelle more della registrazione della misura sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nonché della predisposizione da parte dell’Istituto del modulo telematico contenente l’istanza per la riduzione contributiva ai fini della concessione dell’aiuto e della successiva implementazione sul RNA, il versamento dei contributi previdenziali dovrà essere effettuato nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una delle seguenti modalità:

  • pagamento in unica soluzione da effettuarsi entro la data del 15 gennaio 2020;
  • rateizzazione del debito fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 15 gennaio 2020.

 In deroga a quanto sopra illustrato, e sulla base di quanto evidenziato al precedente paragrafo 2, per i soli datori di lavoro domestico il versamento dovrà essere effettuato nella misura del 40% in unica soluzione ovvero in misura rateale fino a 120 rate mensili.

Nella sospensione in trattazione sono ricompresi altresì i versamenti relativi ai piani di rateizzazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, ordinariamente concessi dall’Istituto ai sensi dell’articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e ss.mm.ii, già in corso alla data dell’evento sismico.

Nel caso in cui la domanda di rateizzazione sia già stata presentata entro la scadenza del 15 ottobre 2019, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lett. e-ter), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la stessa dovrà comunque essere riproposta entro il 15 gennaio 2020.

La comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica direttamente dal titolare o dal legale rappresentante o dagli intermediari abilitati.

L’accesso al format della comunicazione è disponibile nel sito Internet dell’Istituto al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Tutti i servizi” > “Rateizzazione contributi sospesi: sisma 2016-2017”.

L’importo minimo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 50,00. Il versamento delle rate successive alla prima, in scadenza al 15 gennaio 2020, dovrà essere effettuato entro il giorno 16 di ogni mese.

Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporterà la decadenza del piano rateale e l’importo residuo, al quale saranno applicati gli interessi legali, sarà formato in Avviso di Addebito e contestualmente consegnato agli Agenti della Riscossione per le successive attività di recupero.

Si ricorda che i contributi previdenziali e assistenziali, oggetto della sospensione di cui al citato articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, e ss.mm.ii., sono quelli con scadenza legale di adempimento e di versamento nell’arco temporale decorrente dalla data dell’evento sismico al 30 settembre 2017, ossia, per le aziende con dipendenti, sino al periodo di paga agosto 2017.

4. Modalità di versamento dei contributi sospesi

Posto che, in sede di conversione in legge del decreto-legge n. 123/2019, è stato confermato il termine del 15 gennaio 2020 entro il quale effettuare la ripresa degli adempimenti previdenziali e dei versamenti dei contributi sospesi, tenuto conto dell’obbligo di registrazione della misura relativa alla riduzione contributiva al 40% per la quota a carico del datore di lavoro, nonché della necessità di preventiva consultazione del RNA ai fini della concessione dell’agevolazione, con il presente messaggio si forniscono le indicazioni per il versamento della contribuzione sospesa nella misura del 100% per la quota a carico del datore di lavoro e nella misura del 40% per la quota a carico del dipendente, in unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, rinviando ad un successivo messaggio le istruzioni per la presentazione in via telematica dell’istanza di riduzione dell’onere contributivo.

Sul punto si precisa che, successivamente alla concessione dell’aiuto da parte dell’Istituto, previa effettuazione delle verifiche di cui al D.M. n. 115/2017 ai fini della registrazione sul RNA, i versamenti effettuati nella misura del 100% saranno imputati, per i soggetti aventi diritto alla riduzione contributiva, al debito ricalcolato nella misura ridotta del 40%.

A tale riguardo si specifica che l’importo delle contribuzioni previdenziali in ordine alle quali sarà possibile richiedere l’autorizzazione al versamento nella misura ridotta del 40% deve intendersi al netto dei versamenti già effettuati per i quali opera il divieto di rimborso di cui all’articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 e ss.mm.ii.

Si rammenta inoltre che il versamento nella misura ridotta del 40% non trova applicazione per la contribuzione afferente al Fondo di Tesoreria. Al riguardo, infatti, il D.M. 30 gennaio 2007, recante “Modalità di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 755 e 756 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, relative al Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato del trattamento di fine rapporto, di cui all’articolo 2120 del codice civile (Fondo tesoreria)”, all’articolo 1, comma 3, dispone che “Ai fini dell’accertamento e della riscossione del contributo previsto dall’art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva”.

5. Le istruzioni contabili in sintesi

– il soggetto che intende fruire di pagamento rateale deve presentare via pec una specifica domanda alla sede Inail competente, utilizzando l’apposito modello allegato alla circolare in argomento,

– in caso di rateazione, l’importo di ogni rata non può essere inferiore a euro 50,00,

– il primo pagamento deve essere effettuato entro il 15 gennaio 2020 ed i pagamenti successivi entro il giorno 15 di ogni mese,

– se la scadenza per il pagamento di una rata cade in un giorno festivo, il pagamento è posticipato al giorno immediatamente successivo purché non festivo,

– la rateazione può essere estinta in qualsiasi momento, con pagamento in unica soluzione del residuo debito dovuto,

– entro il 15 gennaio 2020 devono essere nuovamente adeguati i piani di ammortamento di eventuali rateazioni in essere ai sensi della legge 338/89 e tutte le rate sospese devono essere saldate unitamente alla prima rata corrente,

– il versamento dei premi sospesi dovrà essere effettuato con modello F24 indicando nella sezione “Altri enti previdenziali ed assicurativi” il numero di riferimento ed il codice di esposizione indicati nell’allegato 2 alla predetta circolare, in relazione al periodo di sospensione che si intende sanare;

– la ripresa dei pagamenti potrà dunque avvenire dal 15 al 31 gennaio 2020 ed è possibile fruire della rateazione senza oneri aggiuntivi presentando apposita domanda telematica all’INPS.

6. Le ulteriori precisazioni di cui al Messaggio 125/2020

Anche con il messaggio n. 125 del 2020 l’INPS ha precisato inoltre che la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta costituisce aiuto alle imprese soggette all’obbligo di registrazione nel Registro nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le cui modalità di funzionamento sono disciplinate dal D.M. 31 maggio 2017, n. 115, nei limiti del massimale del de minimis, anche con riferimento ai contributi dovuti dai lavoratori iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti e dei liberi professionisti. Per le imprese operanti nel “settore agricolo”, la riduzione alla misura del 40% della contribuzione dovuta dai datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione dovuta dai lavoratori agricoli autonomi, costituisce aiuto soggetto all’obbligo di registrazione nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) nei limiti del massimale del de minimis ed è, pertanto, subordinata al rispetto della relativa normativa europea. Analogamente, per le imprese del “settore pesca”, la riduzione dell’onere contributivo alla misura del 40% per la contribuzione a carico dei datori di lavoro ovvero dell’intera contribuzione per i pescatori autonomi, costituisce aiuto sottoposto alla registrazione nel Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura (SIPA) nei limiti del massimale del de minimis di riferimento, ferma restando la valutazione di compatibilità con la normativa comunitaria di riferimento.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale del Messaggio n. 78 del 2020 e del Messaggio n. 125 del 2020 disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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