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L’ANPAL, con la Delibera n. 54 del 2019 ha reso note le regole per presentare il ricorso contro la riduzione della NASPI o della Dis-Coll, in caso di riduzione. Come è noto, il taglio di queste indennità può essere disposto dal Centro per l’impiego competente e avverso tale provvedimento l’interessato ha la facoltà – entro 30 giorni – di proporre un ricorso da presentare all’ANPAL che ne valuterà la fondatezza tramite un organismo competente. Ed è proprio nella circolare n. 54/2019 che vengono riassunti i criteri cui l’ANPAL si atterrà per decidere sui ricorsi presentati per riduzione Naspi o Dis-Coll.

A titolo di curiosità, in genere coloro che hanno ricevuto il provvedimento di riduzione della Naspi o della Dis-Coll a causa del mancato rispetto degli obblighi legati al percorso di politica attiva del lavoro si sono giustificati adducendo le seguenti scuse: ero malato, ho avuto un incidente d’auto, non ho ricevuto la convocazione, stavo all’estero per motivi familiari…

Vediamo nel dettaglio quali sono dunque i criteri adottati nella valutazione del ricorsi contenuti nella circolare n. 54/2019.

  1. Modalità di convocazione degli utenti da parte del Centro per l’Impiego

Si considerano valide le convocazioni effettuate con i seguenti mezzi:

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  • raccomandata A/R
  • PEC, qualora l’utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata.
  • Quella concordata dall’utente con l’operatore del Centro per l’Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontro e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell’utente, di un documento recante gli estremi della convocazione;

Le convocazioni effettuate con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell’utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

  1. Provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio del Centro per l’Impiego deve contenere l’informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso e nello specifico l’informazione circa la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Comitato per i ricorsi di condizionalità entro il termine di trenta giorni, con le modalità previste dalla nota n. 6509 del 29 maggio 2018, o all’autorità giudiziaria competente.

  1. Termini per la presentazione del ricorso

Il termine per la presentazione del ricorso in caso di provvedimento di riduzione NASPI o Dis-Coll decorre dalla data di notifica del provvedimento sanzionatorio, con le modalità di cui al punto 1.

Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo (es. notifica dell’avvenuta applicazione della sanzione da parte dell’INPS).

L’avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio costituisce prova dell’avvenuta conoscenza dello stesso.

  1. Giustificato motivo

Il giustificato motivo di assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro ricorre nei seguenti casi:

a) Documentato stato di malattia o di infortunio;

b) Servizio civile o di leva o richiamo alle armi;

c) Stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;

d) Citazione in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;

e) Gravi motivi familiari documentati e/o certificati;

f) Casi di limitazione legale della mobilità personale;

g) Ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.

Offerta di lavoro congrua – giustificato motivo di rifiuto

Con riferimento all’offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo di rifiuto ricorre nelle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), e) f), di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

4.1. Termini di comunicazione del giustificato motivo

Le ipotesi che giustificano l’assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione delle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista.

Qualora l’impedimento – anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l’Impiego – non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso.

4.2. Modalità di comunicazione del giustificato motivo

La comunicazione del giustificato motivo di assenza va effettuato con le modalità concordate con il Centro per l’Impiego ovvero mediante ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la certezza dell’avvenuto invio della comunicazione.

4.3. Informativa agli utenti

L’utente deve essere messo a conoscenza, tramite opportuna informativa, di quali siano le cause di giustificato motivo di assenza e del termine entro il quale è possibile comunicare lo stesso al Centro per l’Impiego, nonché sulle modalità con cui effettuare le relative comunicazioni.

(Fonte: ANPAL)

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