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L’INPS, con la Circolare n. 54 del 2019, ha fornito indicazioni operative relativamente alla proroga Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” (PON IOG) per le assunzioni effettuate nel corso dell’art. 2019.

Ecco quanto si legge nella circolare 54/2019.

  1. Premessa

 Con il decreto direttoriale n. 581 del 28 dicembre 2018 (Allegato 1), l’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), al fine di favorire il miglioramento dei livelli occupazionali dei giovani dai 16 ai 29 anni di età che non siano inseriti in un percorso di studio o formazione, ha prorogato l’incentivo “Occupazione NEET”, già disciplinato con il decreto n. 3 del 2 gennaio 2018.

 Con la presente circolare, fermo restando quanto già illustrato con la Circolare n. 48 del 2018 alla quale si rinvia, si forniscono, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’ANPAL al riguardo in data 22 febbraio 2019, le indicazioni operative per la fruizione dell’incentivo.

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Per quanto concerne i datori di lavoro che possono accedere al beneficio, i lavoratori per i quali spetta l’incentivo e l’ambito territoriale di ammissione all’incentivo si richiamano integralmente le indicazione fornite ai paragrafi 1, 2 e 3 della citata circolare n. 48/2018.

  1. Importi stanziati

L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che, per l’anno 2019, sono state incrementate di ulteriori 60 milioni di euro. Come chiarito dall’ANPAL, la gestione e il riconoscimento dell’agevolazione avverrà nel limite della dotazione complessiva destinata a finanziare l’incentivo pari a 160 milioni di euro (cfr. l’articolo 2 del decreto direttoriale n. 581/2018).

Al riguardo, si precisa che 100 milioni di euro erano già stati stanziati per le assunzioni effettuate nel corso dell’annualità 2018.

  1. Rapporti incentivati

L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante (per i quali trovano applicazione le precisazioni già fornite nella citata circolare n. 48/2018, paragrafo 5.1); l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.

Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma 4, del decreto n. 3/2018).

Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. Analogamente, l’agevolazione non può essere riconosciuta nelle ipotesi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti a termine. Ciò perché, nelle ipotesi di trasformazione il giovane non avrebbe il requisito fondante il beneficio, ovvero la condizione di NEET alla data dell’evento incentivabile.

In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.

In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo una prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio. Ciò vale anche nelle ipotesi in cui il medesimo incentivo sia stato riconosciuto per un’assunzione effettuata nel corso dell’anno 2018.

  1. Assetto e misura dell’incentivo

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.

In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto n. 3/2018, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.

Nella determinazione delle contribuzioni datoriali oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni già fornite dall’Istituto nelle più recenti circolari riguardanti le agevolazioni all’assunzione.

Inoltre, nei casi di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.

L’agevolazione è fruibile a partire dalla data di assunzione ed entro il termine decadenziale del 28 febbraio 2021 (cfr. l’articolo 1, comma 3, del decreto n. 581/2018).

 Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per altri incentivi all’occupazione, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.

Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.

  1. Condizioni di spettanza dell’incentivo

Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:

rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:

– adempimento degli obblighi contributivi;

– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;

– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e già illustrati nella citata circolare n. 48/2018 al paragrafo 6.

Si rinvia per il resto delle informazioni alla Circolare n. 54 del 2019 e ai suoi allegati (Allegato 1 e Allegato 2) disponibili cliccando sui link.

(Fonte: INPS)

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