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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 20392 del 2018, ha chiarito “i criteri per il riconoscimento del danno per l’incidente sul lavoro della dipendente, nello specifico lo scoppio di una lampada a stelo che aveva ferito l’occhio della lavoratrice provocando un’invalidità permanente del 7%” (Dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 2 agosto 2018).

Si legge quanto segue nella sentenza 20329/2018.

Con sentenza n. 521 del 2012, la Corte d’appello di Venezia, facendo seguito a sentenza non definitiva di accertamento della esclusiva responsabilità di … nella determinazione dell’ incidente sul lavoro occorso a … il … e dopo aver espletato una consulenza tecnica d’ufficio di natura medico-legale, ha condannato … al pagamento, in favore di …, della somma di euro 1979,52 a titolo di danno morale ed al pagamento, in favore dell’INAIL, della somma di euro 29.080,85, pronunciando sugli appelli riuniti, proposti da .. e dall’INAIL nei riguardi di …., avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva rigettato sia la domanda della lavoratrice tesa al riconoscimento dei danni derivati dallo scoppio di una lampada a stelo posizionata sulla macchina lineare che utilizzava, che la domanda di regresso dell’INAIL, tesa a recuperare quanto erogato alla lavoratrice per indennità derivante da infortunio.

La Corte territoriale ha dato atto che il c.t.u. aveva accertato la sussistenza di una invalidità permanente pari al 6% con un periodo di danno biologico temporaneo dimensionato per tre mesi al 50% e per la rimanente parte al 25%m così il danno era stato quantificato, applicando le tabelle del Tribunale di Venezia con valori attualizzati al 2009, in euro 10.045,20 per invalidità permanente, euro 2.250 per invalidità temporanea al 50%, euro 7.500,00 per inabilità temporanea al 25% ed euro 1.979,00 per danno morale, oltre interessi legali calcolati sulla somma capitale devalutata alla data dell’infortunio e poi rivalutata.

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L’INAIL aveva riconosciuto una invalidità permanente del 7% ed aveva corrisposto un indennizzo di euro 35.080,85 a titolo di danno biologico che doveva essere detratto dalla somma dovuta a tale titolo dalla … con la conseguenza che, poiché era addirittura inferiore all’indennizzo, alla lavoratrice spettava dalla datrice di lavoro il solo danno morale mentre all’INAIL spettava, in virtù del regresso, la minor somma, rispetto a quella maggiore elargita alla … di euro 29.080,85.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la lavoratrice che veniva accolto dalla Corte Suprema.

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