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La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7587 del 2018, ha reso il seguente principio di diritto in tema di accertamento della subordinazione: “Respinto ricorso Ericsson contro sentenza che accertava rapporto di lavoro subordinato e non di somministrazione tramite Adecco. La Cassazione ricorda i principali criteri che configurano il rapporto di subordinazione affermando che la valutazione non deve essere atomistica ma guardare al quadro complessivo” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore del 28.3.2018).

La Corte Suprema ha infatti precisato quanto segue.

Posto che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di lavoro autonomo, è stato affermato che l’elemento tipico che contraddistingue il primo dei suddetti tipi di rapporto è costituito dalla subordinazione, intesa quale disponibilità del prestatore nei confronti del datore, con assoggettamento al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro, ed al conseguente inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale con prestazione delle sole energie lavorative corrispondenti all’attività di impresa.

È stato, poi, precisato che ulteriori elementi, quali l’assenza del rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione, pur avendo natura meramente sussidiaria e non decisiva, possono costituire indici rivelatori della subordinazione, idonei anche a prevalere sull’eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, ove incompatibili con l’assetto previsto dalle stesse.

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Vediamo insieme i fatti di causa.

Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento della domanda proposta da … nei confronti della … spa avente ad oggetto la declaratoria di nullità del contratto di somministrazione intercorso fra la … spa e la predetta società, quale utilizzatrice delle sue prestazioni, accertava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far tempo dal 21.2.2005, con condanna della società al risarcimento del danno.

Detta pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Roma che, con sentenza depositata il 5.11.2012, in accoglimento del ricorso incidentale proposto dal lavoratore, accertava l’intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti a far tempo dal 1.4.1999 (epoca di conclusione del primo contratto di consulenza fra il ricorrente e la … spa), dichiarando assorbito il ricorso principale con il quale la società … aveva inteso conseguire la declaratoria di legittimità del contratto di somministrazione intercorso con la … spa.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società utilizzatrice sulla base di tre censure successivamente illustrate da memoria che è stato rigettato dalla Corte Suprema.

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