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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 7426 del 2018, ha stabilito che il dirigente non può essere licenziato per fatti penali se questi non sono oggetto di contestazione, con conseguente illegittimità del provvedimento espulsivo.

Vediamo insieme i fatti di causa con l’articolo pubblicato ieri (27.3.2018) dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore (Firma: G. Piagnerelli; Titolo: “Il dirigente è licenziabile per vicende penale se sono oggetto di contestazione”) che di seguito riportiamo.

Il dirigente non può essere licenziato sempre e comunque in funzione del grado ricoperto. La Cassazione, con la sentenza n. 7426/18, ha precisato, infatti, come debba considerarsi illegittimo il licenziamento sorretto da giustificato motivo oggettivo per una vicenda penale che però non è stata richiamata nella fase di merito.

I fatti – In particolare nella vicenda il prestatore aveva partecipato alla gestione rivelatasi fallimentare dell’insolvenza di un gruppo cliente della Carlsberg Italia. Il dirigente, inoltre, operava quale amministratore delegato di altre due società del medesimo gruppo e in particolare era stato evidenziato il coinvolgimento della capogruppo in una vicenda penale di evasione fiscale “a carosello” volta a raggirare il meccanismo di funzionamento dell’Iva di cui il prestatore era imputato. La Cassazione ha rilevato – quanto al ruolo ricoperto dal prestatore nella frode carosello – che si trattava di circostanze effettive ed emerse sì dall’istruttoria ritualmente svolta (e rispetto alle quali il giudice civile aveva il potere di ricostruire autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti materiali e di pervenire a valutazioni e qualificazioni degli stessi in modo del tutto autonomo e svincolato dallo stato e dall’esito del procedimento penale), ma non oggetto di contestazione.

Rapporto di lavoro dirigenziale – E a tal proposito è stato richiamato il principio secondo cui, in materia di rapporto di lavoro dirigenziale, ferma l’insussistenza di una piena coincidenza tra le ragioni di licenziamento di un dirigente e di un licenziamento disciplinare, per la peculiare posizione del soggetto e il relativo vincolo fiduciario, le garanzie procedimentali dettate dall’articolo 7 commi 2 e 3 della legge 3000/1970, in quanto espressione di un principio di generale garanzia fondamentale, trovano applicazione anche nell’ipotesi del licenziamento di un dirigente, a prescindere dalla sua specifica collocazione nell’impresa, qualora il datore di lavoro gli addebiti un comportamento negligente, o colpevole in senso lato, ovvero se, a base del recesso, siano poste condotte comunque suscettibili di pregiudicare il rapporto di fiducia tra le parti, cosicchè la loro violazione preclude la possibilità di valutare le condotte causative del recesso.

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