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L’INPS, con il Messaggio n. 710 del 2018, ha fornito chiarimenti in merito ai contributi figurativi accreditati per maternità e periodi di congedo parentale utili per il requisito delle 13 settimane di contribuzione per l’accesso alla Naspi che – come è noto –  è una indennità mensile di disoccupazione che ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il lavoro e che presentino determinati requisiti tra i quali, per quel che qui interessa, 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione.

La Naspi è stata introdotta dal D.Lgs. n. 22 del 2015 che conteneva “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati”, in conformità con l’art. 38, comma 2, della Costituzione, il quale sancisce il diritto dei lavoratori a forme di tutela contro la disoccupazione.

La NASPI ha sostituito le indennità di disoccupazione ASPI e mini Aspi (introdotte dalla L.n. 92/2012).

L’Istituto, nel richiamare quanto già precisato a proposito di Naspi nella Circolare n. 94 del 12 maggio 2015, ha affermato quanto segue.

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Ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione – si considerano utili:

  1. i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione contro la disoccupazione. I predetti contributi figurativi sono, pertanto, da considerarsi utili ai fini di cui sopra, sia nella ipotesi in cui il periodo di astensione obbligatoria inizi in costanza di rapporto di lavoro sia nella ipotesi in cui l’astensione obbligatoria inizi entro sessanta giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  2. i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.

Alla luce di quanto sopra, non si dovrà procedere alla neutralizzazione né dei periodi coperti da contribuzione figurativa per maternità obbligatoria di cui al punto 1, né dei periodi di congedo parentale di cui al punto 2 in quanto gli stessi sono da considerare utili ai fini della ricerca del requisito contributivo delle 13 settimane per l’accesso alla prestazione NASpI.

(Fonte: INPS)

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