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È stato pubblicato sulla G.U. dell’8 febbraio u.s. il Decreto 17 ottobre 2017 del Ministero del Lavoro, con cui ai sensi dell’art. 31, comma 2 del D.Lgs. n. 81 del 2015, sono individuati i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, in conformità al Regolamento UE N. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato.

Con il decreto 17 ottobre 2017 vengono, dunque, definite le condizioni che i soggetti devono possedere per essere qualificati lavoratori svantaggiati e lavoratori molto svantaggiati. E nello specifico:

Lavoratori svantaggiati: i soggetti devono alternativamente:

  1. non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi: ovvero coloro che negli  ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, nonché coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
  2. avere un’età compresa tra i 15 e i 24 anni;
  3. non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito: ovvero coloro che non hanno conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore o una qualifica o un diploma di istruzione e formazione professionale rientranti nel terzo livello della classificazione internazionale sui livelli di istruzione, nonché coloro che hanno conseguito una delle suddette qualificazioni da non più di due anni e non hanno avuto un primo impiego regolarmente retribuito come definito dalla lettera a);
  4. aver superato i 50 anni di età: ovvero coloro che hanno compiuto 50 anni di età;
  5. essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico: ovvero coloro che hanno compiuto 25 anni di età e che sostengono da soli il nucleo familiare in quanto hanno una o più persone a carico ai sensi dell’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986;
  6. essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato: ovvero coloro che sono occupati nei settori e nelle professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna, annualmente individuati dal decreto emanato ai sensi dell’articolo unico del decreto 16 aprile 2013, attuativo dell’articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 e che appartengono al settore sottorappresentato;
  7. appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un’occupazione stabile: ovvero coloro che appartengono alle minoranze linguistiche storicamente insediate sul territorio italiano ai sensi della legge n. 482/1999 e a quelle minoranze che risultino ufficialmente riconosciute in Italia sulla base di specifici provvedimenti e che dimostrino la necessità di migliorare le proprie competenze linguistiche e professionali  la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso a un’occupazione stabile;

Lavoratori molto svantaggiati: appartengono a questa categoria qualunque soggetto che, oltre a rientrare in una delle categorie di lavoratori svantaggiati, sia:

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  1. privo da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito;
  2. privo da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, come definito dalla lettera a) di cui sopra e appartenente a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) di cui sopra.

Il decreto 17 ottobre 2017 abroga e sostituisce il precedente decreto del 20 marzo 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

In sostanza, con il nuovo decreto – che meglio individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati – verranno garantite maggiori tutele occupazionali per tali soggetti, come ad esempio assunzioni agevolate per i percettori della Naspi.

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