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Sono online da oggi sul sito INPS due nuovi servizi:

  1. il Simulatore che, mediante l’inserimento di dati e informazioni da parte degli interessati, consente di calcolare relativamente all’Ape volontario l’importo mensile, la durata e la rata di rimborso mensile che sarà decurtata dalla pensione.
  2. la domanda di certificazione del diritto all’ Ape volontario: La domanda di certificazionedel diritto all’APE deve essere presentata all’INPS dall’interessato o dagli intermediari autorizzati attraverso l’uso dell’identità digitale SPID o il PINdell’INPS. Successivamente, l’Istituto verificherà il possesso dei requisiti di legge, certificherà il diritto all’APE e comunicherà al richiedente l’importo minimo e massimo del prestito ottenibile.

Cos’è l’APE Volontario?

In via sperimentale, dal 1° maggio 2017 al 31 dicembre 2019, gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in possesso dei prescritti requisiti, possono chiedere all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, l’anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE) da restituire in venti anni mediante trattenute mensili su pensione.

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Ape volontario è dunque un prestito commisurato e garantito dalla pensione di vecchiaia che il beneficiario otterrà alla maturazione del diritto.

Il prestito è erogato dalla banca in quote mensili nell’arco di un anno, per richiederlo non occorre cessare l’attività lavorativa, ma è necessario avere una età minima di 63 anni e aver maturato un’anzianità contributiva non inferiore a 20 anni.

A chi è rivolto?

Requisiti Anagrafici

  • Età minima di sessantatré anni;
  • Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia entro tre anni e sette mesi;
  • Età che consenta la maturazione del requisito anagrafico non prima di sei mesi.

Requisiti Contributivi e di Importo di pensione

  • Anzianità contributiva non inferiore a venti anni, utile per conseguire la pensione di vecchiaia;
  • Importo di pensione non inferiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996;
  • Importo di pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’APE richiesta, pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell’assicurazione generale obbligatoria.

Come funziona?

  1. Domanda di Certificazione:

 I soggetti in possesso dei requisiti sopra elencati possono presentare la domanda di certificazione del diritto all’anticipo finanziario a garanzia pensionistica, tramite il portale dell’Istituto, direttamente o attraverso un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152 e appositamente delegato.

  1. Domanda di APE:

 Una volta in possesso della certificazione, il cittadino può presentare la domanda di APE all’istituto finanziatore, per il tramite dell’INPS, mediante l’uso dell’identità digitale SPID almeno di secondo livello. L’istituto finanziatore comunica l’accettazione, ovvero il rigetto della domanda, al richiedente ed all’INPS che pubblica tale informazione nella sezione dei servizi APE dedicati al richiedente. La Domanda di APE si perfeziona alla data di pubblicazione, nella sezione dei servizi APE, dell’accettazione del contratto di finanziamento da parte dell’istituto finanziatore e della proposta di assicurazione da parte dell’impresa assicuratrice.

  1. Erogazione APE:

 L’APE è erogato dall’istituto finanziatore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di presentazione della domanda, ovvero il primo giorno bancabile successivo, con corresponsione dei ratei arretrati maturati dalla data della sua decorrenza. L’APE è erogato, in quote mensili di pari importo per dodici mensilità, fino alla maturazione del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia.

  1. Recupero del Finanziamento:

 Al raggiungimento del requisito anagrafico per il diritto alla pensione di vecchiaia, liquidato il relativo trattamento pensionistico, l’INPS provvede ad applicare le trattenute su pensione ai fini del recupero del finanziamento.

  1. Estinzione Anticipata:

 È possibile richiedere un’estinzione parziale o totale del finanziamento, sia durante la fase di erogazione APE, sia durante la fase di recupero del finanziamento. Nel caso di estinzione parziale, l’Istituto finanziatore ridetermina la rata di ammortamento da decurtare sulla pensione. Nel caso di estinzione totale, la domanda di pensione di vecchiaia diviene priva di effetti.

(Fonte: INPS)

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