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La Commissione di Vigilanza sui fondi Pensioni ha emanato la Circolare 888 del 2018 concernente la RITA cioè la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata che, per effetto delle modifiche intervenute sulla sua disciplina (da ultimo con la Legge n. 124 del 2017), ha visto mutare le condizioni per la fruizione dell’anticipo pensionistico e anche per le prestazioni erogabili in via anticipata.

Ma cerchiamo di comprendere meglio la questione con l’articolo pubblicato oggi (9.2.2018) dal Sole 24 Ore (firma: D. Colombo; Titolo: “Pagamenti non oltre 3 mesi per chi chiederà la Rita”) che di seguito riportiamo.

La rendita integrativa temporanea anticipata (Rita) dovrà essere erogata con bonifici non superiori ai tre mesi. E nel corso dei pagamenti anticipati la porzione di montante di cui il lavoratore chiede il frazionamento dovrà essere mantenuta in gestione dal fondo pensione, per non perdere i relativi rendimenti. Ancora: salvo diversa disposizione dell’iscritto che chiede la Rita, il fondo pensione dovrà riversare il montante residuo nel comparto più prudente e dovrà dare un’informazione molto chiara, nella documentazione per la richiesta della Rita, dei costi amministrativi legati a questa nuova prestazione, costi che dovranno essere il più possibile contenuti.
Eccole le indicazioni operative Covip che il mondo della previdenza complementare attendeva per accendere i motori a Rita, la nuova forma di prestazione introdotta con l’ultima legge di Bilancio dopo la cancellazione della necessità di una certificazione Inps dei requisiti Ape anche per fare domanda della Rita.
La Commissione di vigilanza sui fondi pensione ieri sera ha pubblicato la circolare 888 per dare ai fondi tutti i chiarimenti operativi per l’applicazione della Rita, compresi i nuovi obblighi informativi che dovranno essere rispettati per dare conto agli iscritti della novità già a partire dalle prossime Comunicazioni periodiche 2017, previste in primavera.
Rita, lo ricordiamo, può essere chiesta dagli iscritti alle forme complementari in regime di contribuzione definita con i seguenti requisiti: aver cessato l’attività lavorativa, avere non più di 5 anni dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia, avere almeno 20 anni di contributi versati e aver maturato almeno 5 anni di partecipazione a un fondo complementare. In alternativa i requisiti Rita scattano a 10 anni dall’età di pensionamento se chi fa domanda è disoccupato da 24 mesi.
«La Rita – ha sottolineato in una nota Covip – offre un’ulteriore opportunità, rispetto a quelle già esistenti, agli iscritti che cessino l’attività lavorativa in prossimità dell’età per il pensionamento di vecchiaia evitando loro di dover riscattare in capitale il montante accumulato».
Su Rita è previsto un trattamento fiscale analogo a quello del riscatto per chi è disoccupato da 24 mesi, ovvero il 15% che può calare fino al 9% per coloro che hanno più anni di iscrizione al fondo, mentre sui riscatti effettuati da iscritti non disoccupati la tassazione è del 23%.
Durante il periodo di erogazione di Rita l’iscritto al fondo potrà cambiare il comparto di investimento del montante residuo: «le rate erogate – si legge nella circolare – verranno ricalcolate tempo per tempo e terranno quindi conto dell’incremento o della diminuzione del montante derivante dalla gestione».

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