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La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza 2838 del 2018, in tema di infortunio in itinere, ha stabilito che “la nozione di rischi professionali si estende a tutti gli infortuni “in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta”” (dal Quotidiano del Diritto del Sole 24 Ore).

Vediamo insieme i fatti di causa di cui alla sentenza 2838/2018.

La Corte d’appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Treviso di rigetto della domanda di … volta ad ottenere l’indennizzo, quale lavoratore artigiano, per tutti i danni riportati a seguito dell’infortunio in itinere subito in data …

La Corte ha rilevato, circa il collegamento tra il sinistro e l’attività protetta, che nell’attività degli artigiani occorreva distinguere tra l’attività lavorativa manuale o professionale, direttamente produttiva del bene, da quella inerente alla direzione ed amministrazione dell’impresa.

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Ha rilevato che non era controverso che l’… fosse rimasto coinvolto nel gravissimo incidente stradale mentre si stava recando presso il capannone di … per controllare l’esecuzione dei lavori di allacciamento della linea elettrica, destinata a servire gli opifici presi in affitto da alcuni mesi dalla soc. …. Sas di cui egli era socio accomandatario, società avente ad oggetto lavorazioni di sabbiatura e verniciatura. Ha, quindi, dedotto che doveva escludersi che l’infortunio si fosse verificato durante lo svolgimento di attività complementare o sussidiaria a quella lavorativa manuale, con la conseguenza che la tutela assicurativa non poteva estendersi all’infortunio di cui era stata vittima l’…

Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore.

La Corte Suprema, in particolare, ha invece rilevato che l’occasione di lavoro di cui all’art. 2 del T.U. n. 1124 del 1964, non prevede necessariamente che l’infortunio avvenga durante lo svolgimento delle mansioni lavorative tipiche in ragione delle quali è stabilito l’obbligo assicurativo, essendo indennizzabile anche l’infortunio determinatosi nell’espletamento dell’attività lavorativa ad essa connessa, in relazione a rischio non proveniente dall’apparato produttivo ed insito in una attività prodromica e comunque strumentale allo svolgimento delle medesime mansioni, anche se riconducibile a situazioni ed attività proprie del lavoratore (purché connesse con il solo limite in quest’ultima ipotesi del c.d. “rischio elettivo”). È, dunque, consolidato il principio secondo il quale l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, in attuazione dell’art. 38 Costituzione, dà rilievo non già, restrittivamente, al c.d. rischio professionale, come tradizionalmente inteso, ma a tutti gli infortuni in stretto rapporto di connessione con l’attività protetta. La sentenza impugnata, non ha tenuto conto di tali principi, ed anzi ha immotivatamente ritenuto estranea all’attività artigianale del … quella posta in essere per predisporre quanto necessario al suo svolgimento per il funzionamento degli strumenti di tecnologia necessari per la tipologia dei lavori da eseguire nel nuovo opificio affittato.

La Corte Suprema ha pertanto accolto il ricorso del lavoratore.

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