Advertisement

Infortunio sul lavoro dovuto a colpa del lavoratore secondo la Cassazione:

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 23410 del 2017, ha respinto la domanda di risarcimento danni a seguito di infortunio sul lavoro proposta da Casagit e da un giornalista televisivo nei confronti della RAI a seguito di una caduta del lavoratore da una passerella. Nessuna anomalia è infatti emersa dalla struttura utilizzata per l’intervista svolta dal giornalista, il quale aveva liberamente ed imprudentemente scelto di procedere sulla stessa camminando all’indietro.

Il giornalista aveva infatti convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Roma la Rai s.p.a. per conseguirne la condanna, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni subiti all’esito dell’infortunio occorsogli in data 28.6.2003 allorquando, nel corso delle prove di una trasmissione televisiva, mentre camminava su di una passerella di materiale trasparente priva di balaustra, era caduto da un’altezza di circa m. 1,50.

Nel giudizio interveniva volontariamente la Casagit – Cassa Autonoma di Assistenza Integrativa dei Giornalisti Italiani che chiedeva la condanna della Rai al pagamento degli importi da essa versati in favore dell’assistito oltre all’ulteriore importo per spese mediche future.

Il Tribunale rigettava le domande proposte dal ricorrente e dalla Casagit, con pronuncia che successivamente veniva confermata anche in appello.

Advertisement

La Corte di Cassazione aveva da ultimo modo di affermare, nella sentenza 23410/2017, che la Corte di merito aveva ragionevolmente ritenuto che il sinistro si era verificato per colpa esclusiva del giornalista il quale, ponendo in essere una condotta assolutamente imprudente, aveva liberamento scelto le modalità di svolgimento dell’intervista, in movimento, su di una passerella sospesa e camminando all’indietro, in modo tale da non avere alcuna visuale della passere stessa sulla quale transitava. Tra l’altro dall’attività istruttoria non era emersa alcuna anomalia intrinseca della struttura né un difetto attinente al funzionamento della passerella. La Corte di merito quindi aveva escluso la sussistenza di alcuna responsabilità della società datrice di lavoro ai sensi dell’art. 2043 c.c. per aver posto in essere una situazione di insidia o trabocchetto.

Ragion per cui anche la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla Casagit.

 

Advertisement