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Limite massimo di ore di CIGS autorizzabile per crisi e riorganizzazione aziendale:

Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 16 del 2017 ha fornito alcuni chiarimenti circa il limite massimo di ore di cassa integrazione guadagni straordinaria autorizzabili in caso di crisi e riorganizzazione aziendale.

Infatti, a decorrere dal 24 settembre 2017, viene applicato l’art. 22, comma 4, del D.Lgs. n. 148 del 2017 che stabilisce un tetto massimo alle ore autorizzabili di sospensione del lavoro per CIGS in caso di crisi e riorganizzazione aziendale. In pratica la suddetta norma stabilisce che potranno essere autorizzate, nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato, sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva.

A chiarirci ulteriormente la questione del limite massimo di ore di CIGS autorizzabile alla luce della circolare 16/2017 del Ministero del Lavoro è anche l’articolo pubblicato oggi (26.9.2017) dal Sole 24 Ore (Firma: Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone; Titolo: Doppia informazione per il tetto alla CIGS”.

Ecco l’articolo.

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Dopo essere rimaste sospese per un biennio sono operative le disposizioni contenute nell’articolo 22, comma 4 del decreto legislativo 148/2015 per cui, in caso di ricorso alla cassa integrazione straordinaria (Cigs) per riorganizzazione e crisi aziendale, le autorizzazioni possono essere concesse entro il tetto dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva interessata, nell’arco di tempo individuato nel programma autorizzato.
Secondo le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro nella circolare 16/2017, soggiacciono a nuove e più stringenti regole le richieste in cui la conclusione della consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso al trattamento e le conseguenti sospensioni sono avvenute dal 24 settembre in poi.

Addio Cigs a zero in azienda

Si tratta indubbiamente di un momento di svolta per tutte le aziende che ricorrono alla Cigs. La riforma degli ammortizzatori sociali, voluta dal decreto legislativo 148/2015 ha apportato variazioni soprattutto nella logica dell’approccio all’ammortizzatore sociale. Due anni dopo, a completamento delle modifiche volute dal Jobs act, si colloca un altro tassello che, pur non costituendo una vera e propria rivoluzione, ha dalla sua il connotato della forte innovazione: calare il sipario, infatti, su una prassi consolidatasi nel tempo per cui talune imprese, potendo contare sulla Cigs a zero ore per tutto il personale durante il periodo disponibile, erano aperte solo “virtualmente”, senza, in realtà, alcuna maestranza all’opera.

Il cambiamento va a interessare le due causali più ricorrenti di accesso alla Cigs, vale a dire la riorganizzazione e la crisi aziendale. Tuttavia, è opportuno evidenziare che se da un lato la norma evita il possibile ricorso alla Cigs a zero dell’intera unità produttiva, dall’altro non esclude la possibilità che alcun lavoratori possano essere sospesi a zero ore. In altri termini, dunque, il limite opera con riferimento al complessivo numero delle ore lavorabili nell’unità operativa interessata e non ai singoli dipendenti coinvolti.

I dati da comunicare

Come spesso avviene in queste circostanze, spetta ad aziende e intermediari fornire le relative informazioni per permettere all’Inps di calcolare e far rispettare il tetto. A tal fine i datori di lavoro e i loro consulenti dovranno fare attenzione ai dati che ora devono essere indicati nella domanda di cassa. Infatti, il punto principale è stabilire il numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente, suddivisi in base all’orario di lavoro contrattuale, nell’unità produttiva (UP) interessata all’intervento di Cigs. Su tale monte ore, così individuato, l’Inps controllerà che il limite dell’80% sia stata rispettato.

Come? A questo riguardo, il ministero del Lavoro ha chiarito che all’istanza di Cigs per riorganizzazione e crisi aziendale va allegato l’elenco nominativo dei lavoratori sospesi o a orario ridotto durante il programma aziendale; inoltre, la domanda dovrà essere corredata da un documento contenente il numero dei lavoratori impiegati nel semestre precedente, espresso sotto forma di aggregazione (quanti lavoratori e con quale orario), senza l’indicazione dei nominativi. Il match tra le due informazioni fornite permette il controllo del rispetto del tetto dell’80% voluto dalla norma.

Numeri fissi

È opportuno, inoltre, accennare al fatto che, una volta identificato il numero delle ore lavorabili (con i criteri sopra esposti), il dato così ottenuto resta fisso e assume valore di riferimento a prescindere dall’effettiva fluttuazione della forza lavoro e, dunque, della sua eventuale variazione che potrebbe determinarsi durante il periodo interessato dalla Cigs, in base al programma che viene autorizzato.

Tale metodologia – che, di fatto, permette di cristallizzare il dato di riferimento senza tenere conto delle variazioni del personale che si possono realizzare durante il programma di cassa – a parere del ministero consente alle imprese l’effettuazione di una programmazione delle sospensioni al netto delle variazioni dell’organico che possono verificarsi nel corso del programma di crisi o riorganizzazione aziendale

Infine, ricordiamo che il datore di lavoro deve anche sottoscrivere una dichiarazione di responsabilità da cui si possa evincere il suo impegno al rispetto del limite delle ore di sospensione autorizzabili. Resta ferma, in ogni caso, la competenza dell’Inps per gli opportuni controlli.

 

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