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Indennità di disagio per lavoro straordinario nel calcolo del TFR:

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 22291 del 2017 ha riconosciuto il diritto di un dipendente a veder inclusa nel TFR anche la somma derivante dagli accantonamenti della indennità di disagio che la società riconosceva ai dipendenti in caso di svolgimento di lavoro straordinario.

A chiarirci la questione è anche l’articolo pubblicato oggi (26.9.2017) dal Sole 24 Ore (firma: Angelo Zambelli; Titolo: “L’indennità di disagio finisce nel TFR”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la cassazione 22291/2017 la Cassazione interviene sull’articolo 2112 del codice civile e sul calcolo del Tfr.

Il caso deciso dalla Corte riguarda la vicenda di un dipendente di una società di trasporti che ha agito in giudizio nei confronti del precedente datore di lavoro per veder accertato il proprio diritto all’inclusione nel Tfr di alcune voci retributive, tra cui l’indennità di disagio, erogata dalla società per compensare il “disagio” derivante dallo svolgimento di lavoro straordinario.
La società datrice di lavoro ha sin dall’inizio eccepito la carenza di legittimazione passiva in virtù del fatto che era subentrata nel rapporto di lavoro con il ricorrente non in forza di una cessione di azienda, bensì in virtù di un provvedimento amministrativo, con la conseguenza che sarebbe stata priva di legittimazione passiva per impossibilità di applicare alla fattispecie l’articolo 2112 del codice civile che regola il trasferimento d’azienda.

La Suprema corte, aderendo all’interpretazione estensiva della norma ha precisato che i più recenti e consolidati arresti giurisprudenziali hanno superato il precedente indirizzo espresso nella sentenza 13949/2003 alla stregua del quale veniva invece «negata la sussistenza di un trasferimento di azienda laddove il passaggio fosse determinato tramite provvedimento della pubblica autorità, nonostante il dato testuale della direttiva europea e quello della norma italiana di recepimento».

Inoltre la Cassazione ha ricordato come l’articolo 2120 del codice civile sulla disciplina del Tfr preveda che l’accantonamento includa «tutte le somme, compreso l’equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese», non prevedendo – come invece sostenuto dal datore di lavoro – che «sul Tfr incidano soltanto i compensi continuativi corrispettivi a prestazioni effettivamente fornite».
Sulla base di tale affermazione, la Suprema corte ha statuito dalla Corte territoriale secondo cui l’indennità di disagio doveva incidere sugli accantonamenti per il Tfr «poiché tale voce retributiva viene erogata a titolo di corrispettivo per la maggiore gravosità della prestazione di lavoro straordinario, riconosciuta al prestatore d’opera in dipendenza del rapporto di lavoro e non rientrando in alcune delle ipotesi di esclusione degli accantonamenti previste dall’art. 2120 c.c. o dalla contrattazione collettiva».

 

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