Divorzio e assegno di mantenimento, le ultimissime dalla Cassazione

Scopri come la Cassazione ridefinisce i criteri per l’assegno divorzile: dalla sentenza n. 11504 al nuovo principio di autosufficienza economica.

Divorzio e assegno di mantenimento, le ultimissime dalla Cassazione

Divorzio e assegno di mantenimento: le ultimissime dalla Cassazione

Il tema del divorzio e dell’assegno di mantenimento continua a generare un vivace dibattito giurisprudenziale, con la Corte di Cassazione chiamata periodicamente a ridefinire i criteri che governano uno degli istituti più delicati del diritto di famiglia. Capire come i giudici di legittimità interpretano oggi le norme sull’assegno divorzile permette a professionisti e cittadini di orientarsi in un quadro normativo in costante evoluzione. Il punto di svolta più significativo degli ultimi anni resta la sentenza n. 11504 della Prima Sezione Civile, con cui la Suprema Corte ha abbandonato il parametro del tenore di vita matrimoniale, aprendo una stagione di pronunce che ancora oggi plasma la prassi dei tribunali italiani.

Il quadro normativo di riferimento: l’art. 5 della legge sul divorzio

L’assegno divorzile trova il proprio fondamento nell’art. 5, comma 6, della legge n. 898/1970, come modificata dalla legge n. 74/1987. La norma stabilisce che, in mancanza di accordo tra le parti, il tribunale dispone l’obbligo di corresponsione di un assegno periodico a carico di uno dei coniugi, tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutando tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. La tensione interpretativa nasce proprio dall’assenza, nel testo legislativo, di un riferimento esplicito al tenore di vita: un vuoto che la giurisprudenza ha colmato in modi radicalmente diversi nel corso dei decenni.

→ Leggi anche: Maternità e congedo parentale: come la Corte Costituzionale e la Cassazione estendono i diritti alle coppie same-sex

Il vecchio principio: il tenore di vita matrimoniale come parametro dominante

Per quasi tre decenni, a partire dalla storica pronuncia delle Sezioni Unite n. 11490 del 1990, la Cassazione ha individuato nel tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio — o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio — il parametro centrale per valutare l’adeguatezza o l’inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente. Questo orientamento era figlio di un compromesso storico: da un lato, l’esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio come «sistemazione definitiva»; dall’altro, la necessità di fare i conti con un modello sociale ancora largamente tradizionale, in cui il divorzio restava un fenomeno relativamente recente e socialmente traumatico. La preferenza accordata a tale indirizzo interpretativo rispondeva, nelle parole stesse della Corte, all’obiettivo di «rompere meno traumaticamente con la passata tradizione».

La svolta della Cassazione: la sentenza n. 11504 e il criterio dell’autosufficienza economica

La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 11504, ha stabilito che per quantificare l’assegno di mantenimento in caso di divorzio non si dovrà più utilizzare come parametro il tenore di vita tenuto durante il matrimonio. In considerazione della natura assistenziale dell’assegno, per la sua quantificazione il giudice dovrà tener conto dei criteri dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che ne fa richiesta.

→ Leggi anche: Diritto alla maternità e congedo parentale: le novità della Legge di Bilancio 2026 per il rientro al lavoro

La pronuncia — che riguardava un ex ministro e un’imprenditrice — ha archiviato un principio rimasto in voga per 27 anni, considerandolo non più attuale, e ha mandato in soffitta l’idea del matrimonio come «rendita di posizione» da far valere a tempo indeterminato. Un cambio di rotta che i giudici hanno operato senza chiamare in causa le Sezioni Unite, proprio in considerazione delle mutate condizioni socio-culturali che rendono ormai superato il criterio avallato nel 1990. Il matrimonio, oggi «decisamente dissolubile», è qualificato dalla Corte come atto di libertà e di autoresponsabilità: un’evoluzione che rende incompatibile la perpetuazione degli effetti economici del vincolo coniugale oltre la sua cessazione.

Il tenore di vita durante il matrimonio non vale più come parametro per quantificare l’assegno di divorzio. In considerazione della natura assistenziale dell’assegno, il giudice dovrà ora seguire i criteri dell’indipendenza o dell’autosufficienza economica dell’ex coniuge che lo richiede.

La Corte di cassazione, con la sentenza 11504 (che riguarda un ex ministro e un’imprenditrice), archivia un principio rimasto in voga per 27 anni considerandolo non più attuale e manda in soffitta anche l’idea del matrimonio come

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

Resta aggiornato sul lavoro
Ricevi ogni mattina le notizie e le scadenze che contano. Gratis, un’email al giorno, disdici quando vuoi.