Accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione rapporto

Accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione del rapporto: guida completa all’algoritmo INPS, obblighi Uniemens e normativa ex art. 4 L. 92/2012.

Regime forfettario e trasformazione contratto, no a causa ostativa

Accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione del rapporto: quadro generale

La questione dell’accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro rappresenta uno dei nodi tecnici più delicati nella gestione delle prestazioni di esodo previste dalla normativa previdenziale italiana. Comprendere le regole che governano il calcolo e l’attribuzione della contribuzione correlata è essenziale tanto per i datori di lavoro quanto per i consulenti del lavoro e i lavoratori prossimi alla quiescenza, poiché un errore nella valorizzazione delle settimane utili può incidere significativamente sull’importo della futura pensione.

L’INPS, con il Messaggio n. 1360 del 2017, ha fornito istruzioni operative circa la prestazione di esodo e l’accredito contribuzione per lavoratori con rapporti di lavoro part time nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto di lavoro, chiarendo il funzionamento dell’algoritmo di calcolo predisposto dall’Istituto e gli obblighi dichiarativi dei datori di lavoro nei flussi Uniemens.

Il quadro normativo: l’articolo 4 della Legge n. 92/2012

Il fondamento legislativo dell’intera disciplina risiede nell’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge n. 92/2012 (cosiddetta Riforma Fornero), che prevede la possibilità di stipulare accordi tra datori di lavoro e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale, volti all’esodo dei lavoratori prossimi alla pensione — entro i successivi 48 mesi — con erogazione di una prestazione da parte dell’INPS, finanziata interamente dal datore di lavoro, dalla data di esodo fino alla data di maturazione della prestazione pensionistica. Per i periodi di erogazione della prestazione medesima, il datore di lavoro è tenuto a versare la contribuzione figurativa correlata.

Questa architettura normativa persegue un duplice obiettivo: da un lato, agevolare la fuoriuscita anticipata dal mercato del lavoro di dipendenti anziani nell’ambito di processi di ristrutturazione aziendale; dall’altro, garantire la continuità della copertura previdenziale del lavoratore esodato fino al perfezionamento del diritto alla pensione.

La base di calcolo della contribuzione correlata: evoluzione normativa

La determinazione della retribuzione imponibile sulla quale commisurare i contributi correlati ha subito un’evoluzione normativa rilevante, che i pratici devono tenere presente per applicare correttamente le regole vigenti.

Il criterio del biennio (domande presentate fino al 30 aprile 2015)

Nella circolare n. 119/2013, l’Istituto ha chiarito — in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — che la retribuzione sulla quale devono essere commisurati i contributi correlati è determinata secondo gli stessi criteri dell’ASPI, in base all’articolo 2, commi 6 e 10 della legge n. 92/2012. Si tratta della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive. Nella determinazione di tale retribuzione sono considerate tutte le settimane, indipendentemente dal fatto che esse siano interamente o parzialmente retribuite, con esclusione delle settimane interamente non retribuite.

Il criterio del quadriennio (domande presentate dal 1° maggio 2015)

Il Ministero del Lavoro ha successivamente precisato che la disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 22/2015 — che estende il periodo di riferimento alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive — è applicabile con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino domanda per la procedura di esodo, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 92/2012, a decorrere dal 1° maggio 2015 (cfr. Messaggio n. 3096 del 06 maggio 2015, Messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015 e Messaggio n. 5804 del 18 settembre 2015).

→ Leggi anche: La variazione dei tassi di interesse nelle dilazioni e nei differimenti contributivi: fondamenti normativi e applicazione giurisprudenziale

L’algoritmo INPS per l’accredito contribuzione dei lavoratori part time

Il profilo più tecnico e operativamente rilevante del Messaggio n. 1360 riguarda proprio l’accredito contribuzione lavoratori part time antecedentemente alla cessazione del rapporto. L’INPS ha elaborato un apposito algoritmo di calcolo per valorizzare correttamente la contribuzione correlata sulla base della media delle retribuzioni dei due anni o quattro anni precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, per i lavoratori che accedono alla prestazione di esodo ex articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge n. 92/2012 e che abbiano prestato attività lavorativa in part time, anche per un breve periodo, nell’arco del biennio o quadriennio di riferimento.

Come funziona l’algoritmo in presenza di periodi part time

Ove nel biennio o quadriennio precedente l’accesso all’esodo il lavoratore abbia fruito di un periodo di part time, il medesimo algoritmo determina il valore delle settimane utili da assegnare mensilmente all’intero periodo oggetto di contribuzione correlata. La logica sottostante è quella di non penalizzare il lavoratore che, nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto, abbia svolto la propria attività in regime di orario ridotto: la riduzione proporzionale delle settimane utili riflette fedelmente la contribuzione effettivamente versata, garantendo al contempo coerenza attuariale nel calcolo della prestazione pensionistica futura.

Il caso del full time esclusivo nel periodo di riferimento

Qualora il biennio o quadriennio precedente sia stato interessato unicamente da un rapporto di lavoro prestato in regime di full time, il valore delle settimane utili coinciderà esattamente con le settimane di diritto e nessuna riduzione sarà operata sulla misura. In questo scenario l’algoritmo opera comunque, ma il suo risultato è neutro rispetto al calcolo standard.

Obblighi dichiarativi nei flussi Uniemens: cosa devono fare i datori di lavoro

Poiché l’algoritmo opera in ogni caso in modo automatico, nell’esposizione della contribuzione correlata nei flussi mensili Uniemens i datori di lavoro non dovranno valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali riferite ai lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012. Questa indicazione è di fondamentale importanza pratica: una compilazione errata del flusso potrebbe generare anomalie nel sistema di calcolo dell’Istituto, con conseguenti ritardi o inesattezze nell’accredito contributivo.

Dovranno, invece, essere obbligatoriamente indicati i seguenti valori all’interno degli elementi sotto riportati:

  • <Qualifica1> = “T” o “V” a seconda del momento di presentazione della domanda di esodo, se antecedente o successivo al 1° maggio 2015;
  • <Qualifica2> = medesimo valore inserito nel flusso relativo all’ultimo mese di attività lavorativa precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.

La nuova causale per le cessazioni inframestrali: codice 5 in <TipoCessazione>

Al fine di permettere il corretto accreditamento delle settimane di contribuzione correlata per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese — come accade tipicamente per i lavoratori ferrovieri e postali — è stata istituita in <TipoCessazione> dell’elemento <Cessazione> una nuova causale, individuata dal codice 5, avente come significato: «Cessazione della fruizione della prestazione di esodo art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012, per i soggetti con decorrenza inframese del trattamento pensionistico».

In tale campo il datore di lavoro indicherà la data di cessazione della prestazione di esodo di cui al citato art. 4, commi da 1 a 7-ter, L. n. 92/2012. L’introduzione di questa causale specifica risponde all’esigenza di evitare che la frammentazione temporale della decorrenza pensionistica generi lacune nella copertura contributiva del lavoratore.

→ Leggi anche: Estinzione del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità: il caso della disabilità acquisita e i limiti dell'art. 2110 c.c.

Implicazioni pratiche per consulenti del lavoro e HR manager

La corretta gestione dell’accredito contribuzione per i lavoratori part time nel periodo antecedente alla cessazione del rapporto richiede un approccio metodico che si articola in tre fasi distinte. In primo luogo, è necessario verificare se nel biennio o quadriennio di riferimento il lavoratore abbia svolto periodi di lavoro in part time, anche di breve durata, poiché anche una singola settimana a orario ridotto attiva l’algoritmo di calcolo dell’INPS. In secondo luogo, occorre determinare quale criterio temporale (biennio o quadriennio) sia applicabile in funzione della data di presentazione della domanda di esodo. In terzo luogo, è indispensabile compilare correttamente i flussi Uniemens, omettendo la valorizzazione delle settimane utili e delle coperture settimanali, ma indicando con precisione i valori di Qualifica1, Qualifica2 e, ove ricorra il caso, il codice 5 in TipoCessazione.

Un monitoraggio puntuale di queste variabili permette di evitare contenziosi con l’INPS e di tutelare il lavoratore da eventuali decurtazioni della futura prestazione pensionistica derivanti da un accredito contributivo non corretto.

FAQ: domande frequenti sull’accredito contributivo part time e cessazione rapporto

L’algoritmo INPS si applica anche se il lavoratore ha lavorato in part time solo per pochi mesi nel quadriennio?

Sì. L’algoritmo si attiva ogni volta che, nel biennio o quadriennio precedente la cessazione del rapporto, risulti anche un solo periodo di lavoro in regime di part time. Non è prevista alcuna soglia minima di durata: anche un breve periodo a orario ridotto incide sul calcolo delle settimane utili da assegnare mensilmente alla contribuzione correlata.

Il datore di lavoro deve indicare le settimane utili nel flusso Uniemens per i lavoratori in esodo?

No. Poiché l’algoritmo opera automaticamente, i datori di lavoro non devono valorizzare le settimane utili né le coperture settimanali nei flussi Uniemens per i lavoratori in prestazione di esodo ex art. 4, Legge 92/2012. Devono invece indicare obbligatoriamente i valori di Qualifica1 e Qualifica2 secondo le istruzioni dell’INPS.

Quando si utilizza il codice 5 in TipoCessazione?

Il codice 5 va utilizzato esclusivamente per i lavoratori esodati la cui decorrenza del trattamento pensionistico cade all’interno del mese (decorrenza inframese), come avviene tipicamente per i lavoratori ferrovieri e postali. In questi casi il datore di lavoro indica in TipoCessazione la data di cessazione della prestazione di esodo.

Quale periodo di retribuzione si considera per il calcolo della contribuzione correlata?

Dipende dalla data di presentazione della domanda di esodo: se presentata prima del 1° maggio 2015, si considera la retribuzione imponibile degli ultimi due anni; se presentata dal 1° maggio 2015 in poi, si considera la retribuzione imponibile degli ultimi quattro anni. In entrambi i casi la retribuzione include elementi continuativi, non continuativi e mensilità aggiuntive.

(Fonte: INPS)

 

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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