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Conguaglio fine anno 2016 dei contributi previdenziali:

L’INPS, con la Circolare n. 237 del 2016, ha fornito chiarimenti e precisazioni sulle operazioni di conguaglio di fine anno 2016 dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati non agricoli che utilizzano la dichiarazione contributiva Uniemens.

Al riguardo si legge quanto segue nelle Premesse alla Circolare 237/2016.

1.1.      Premessa.

Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine alle modalità da seguire per lo svolgimento delle operazioni di conguaglio, relative all’anno 2016, finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, anche con riguardo alla misura degli elementi variabili della retribuzione.

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Come di consueto, ci si sofferma sulle modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:

  1. elementi variabili della retribuzione, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 7 ottobre 1993 (di seguito, per brevità, DM 7.10.1993);
  2. massimale contributivo e pensionabile, di cui all’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995;
  3. contributo aggiuntivo IVS 1%, di cui all’art. 3-ter della legge n. 438/1992;
  4. conguagli sui contributi versati sui compensi ferie a seguito fruizione delle stesse;
  5. “fringe benefits” esenti non superiori al limite di € 258,23 nel periodo d’imposta (art. 51, comma 3, del T.U.I.R.);
  6. auto aziendali ad uso promiscuo;
  7. prestiti ai dipendenti;
  8. conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
  9. rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria;
  10. gestione delle operazioni societarie.

1.2.      Termine per l’effettuazione del conguaglio.

I datori di lavoro potranno effettuare le operazioni di conguaglio in argomento, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2016” (scadenza di pagamento 16/1/2017), anche con quella di competenza di “gennaio 2017” (scadenza di pagamento 16/2/2017), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, si fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2017” (scadenza di pagamento 16 marzo 2017), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l’obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2017.

Per alcune categorie di dipendenti pubblici, ovvero per il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost, la sistemazione della maggiorazione del 18% prevista dall’art. 22 della legge n. 177/1976 potrà avvenire anche con la denuncia del mese di “febbraio 2017”.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 237 del 2016, disponibile cliccando sul link.

(Fonte: INPS)

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