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Integrazione salariale e pagamento contribuzione addizionale:

L’INPS, con la circolare n. 199 del 2016, ha fornito indicazioni sui trattamenti di integrazione salariale soggetti  alla nuova disciplina del jobs act introdotta dal D.Lgs. n. 148 del 2015 e sul pagamento della contribuzione addizionale.

Al riguardo si legge quanto segue nella circolare 199/2016.

  1. Premessa.

Con la circolare n.197 del 2 dicembre 2015 sono state fornite le prime indicazioni in ordine all’applicazione della nuova normativa in materia ammortizzatori sociali introdotta dal d.lgs. 14 settembre 2015, n.148. Successivamente, con le circolari ed i messaggi adottati dall’Istituto in materia, sono stati illustrati alcuni profili operativi e di natura contributiva utili alla corretta applicazione delle predette disposizioni.

Allo scopo di favorire la compiuta applicazione delle previsioni recate dalla riforma degli ammortizzatori sociali, è in corso di completamento la progettazione degli interventi di rimodulazione della dichiarazione contributiva UniEmens idonei a consentire la gestione degli adempimenti informativi connessi alla nuova disciplina in materia di cassa integrazione, anche in deroga alla normativa vigente, e dei fondi di solidarietà. Ci si riferisce, in particolare, alle nuove modalità di calcolo della contribuzione addizionale (art. 5, decreto cit.), fondate, come è noto, su una base imponibile diversa da quella previgente la riforma in discorso – coincidente con la retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate (cd. “retribuzione persa”) – e sul riassetto della relativa aliquota, la cui misura varia sulla base dell’intensità di utilizzo dei trattamenti nell’arco di un quinquennio mobile.

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Anche per i fondi di solidarietà la contribuzione addizionale (art. 33, decreto cit.) è computata su una base imponibile coincidente con la cd. “retribuzione persa”, come sopra descritta, con aliquota determinata dai decreti istitutivi dei singoli fondi di solidarietà. A tal riguardo, si fa presente che, in attesa della emanazione di specifiche disposizioni amministrative, anche per le autorizzazioni successive al d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 rimangono ferme le modalità di dichiarazione contributiva già rese note.

Per quanto attiene la modalità di applicazione del contributo addizionale per le prestazioni di cassa integrazione in deroga si rinvia a quanto previsto dalla circolare n.56 del 29 marzo 2016 – par. 2.2.

  1. Contribuzione addizionale relativa a integrazioni salariali a conguaglio.

Sul piano operativo, per le finalità di cui sopra, con apposita circolare saranno resi noti gli interventi apportati alla dichiarazione contributiva UniEmens. Nell’ambito della predetta circolare, saranno fra l’altro indicati:

  • i codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati;
  • le modalità per il calcolo ed il versamento della contribuzione addizionale riferita ai lavoratori interessati da riduzioni di orario ovvero sospesi per trattamenti di integrazione salariale regolati dalla predetta nuova disciplina.

Per consentire l’adeguamento dei sistemi paghe e contributi aziendali che generano la formazione della dichiarazione contributiva UniEmens, sussistendo le condizioni contemplate dalla delibera dell’Istituto 26 marzo 1993, n. 3, approvata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con decreto del 7 ottobre 1993 (cfr. circ. n. 292/1993), il conguaglio dei trattamenti anticipati dalle aziende – lett. a) – e il versamento del contributo addizionale – lett. b) – sarà consentito entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione della suddetta circolare. Si ricorda che la predetta delibera attribuisce all’Istituto, in presenza di innovazioni normative aventi riflesso sulla misura del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e che richiedano adeguamenti dei sistemi informativi aziendali, la possibilità di disciplinare lo svolgimento delle attività di regolarizzazione sulla base di termini posticipati rispetto a quelli ordinariamente fissati dalle norme, purché entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione delle relative disposizioni da parte dell’Istituto medesimo.

  1. Decadenza ex art. 7 D.Lgs. 148/15 – posticipo.

Sempre in forza della citata delibera dell’Istituto, si fa presente che, in mancanza dei codici da utilizzare per operare il conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 148/2015, nel frattempo anticipati dalle aziende ai lavoratori interessati, la decadenza dal diritto ad operare il conguaglio delle integrazioni corrisposte ai lavoratori – introdotta dall’art. 7, comma 3, del d.lgs. 148/2015 – interviene decorso il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di adozione delle relative disposizioni da parte dell’Istituto.

Si evidenzia che quanto sopra vale esclusivamente per i trattamenti di integrazione salariale soggetti alla nuova disciplina del d.lgs. 14 settembre 2015, n.148 (cfr. mess. Inps n.840 del 23 febbraio 2016 per quanto riguarda la distinzione dei nuovi interventi CIGS e circolare Inps n.56 del 29 marzo 2016, per quanto attiene la Cig in deroga).

  1. Decorrenza nuove aliquote.

In base all’art. 44, comma 1, quando non diversamente indicato, le disposizioni di cui al decreto 14 settembre 2015, n.148, si applicano ai trattamenti di integrazione salariale richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso (24.9.2015). Da tale principio generale consegue che la nuova misura del contributo addizionale ex art. 5, d.lgs. n. 148/2015 si applica ai trattamenti di integrazione salariale per i quali è stata presentata istanza a decorrere dal 24.9.2015, anche se hanno ad oggetto eventi di sospensione o riduzione antecedenti o, comunque, iniziati prima di tale data (v. p. 2 della circolare n. 197/2015).

Per i trattamenti richiesti entro il 23.09.2015, seppure per periodi di integrazione salariale successivi a tale data continuerà a trovare applicazione la disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Con specifico riferimento ai trattamenti di integrazioni salariali straordinarie, tenendo conto di quanto illustrato nella circolare ministeriale n. 30/2015 e nella nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, al fine di salvaguardare i programmi di intervento della CIGS concordati e avviati prima dell’entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015, continua ad applicarsi la normativa previgente nelle fattispecie di seguito illustrate:

  • proroga dei trattamenti per riorganizzazione, ristrutturazione e contratti di solidarietà, purché le domande relative al primo anno siano state presentate entro il 23/09/2015;
  • istanze per il secondo anno di programmi di cessazioni biennali di attività presentate dopo il 24/09/2015.

Nei predetti casi, continuerà quindi ad applicarsi la disciplina del contributo addizionale previgente l’entrata in vigore del d.lgs. n. 148/2015.

Inoltre, si applica la disciplina previgente al decreto legislativo n. 148/2015, in tutti i casi in cui la consultazione sindacale/verbale di accordo e le conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro siano intervenute prima dell’entrata in vigore del predetto Decreto legislativo n. 148/2015 e le relative istanze di CIGS siano state presentate nell’arco temporale tra il 24.9.2015 ed il 31.10.2015.

Ciò in quanto, durante tale periodo, le aziende non erano obbligate a rispettare i termini procedimentali ex art. 21, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 148/2015, così come disposto dal successivo art. 44 comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Quindi, alla luce del chiarimento ministeriale sopra illustrato, nei casi di consultazione sindacale/verbale di accordo e conseguenti sospensioni/riduzioni di orario di lavoro intervenute entro il 23.9.2015, con presentazione delle relative istanze di integrazioni salariali straordinarie nel periodo intercorrente tra il 24/9/2015 ed il 31/10/2015, i connessi trattamenti autorizzati non saranno soggetti alla disciplina del contributo addizionale ex art. 5 del D.Lgs. n. 148/2015.

Ai fini del superamento delle 52 e 104 settimane che determinano l’incremento delle aliquote del contributo addizionale, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 44, comma 1 e 2, si ritiene debbano essere computati i trattamenti di integrazione salariale per i quali sia stata presentata istanza a decorrere dal 24 settembre 2015 anche se riguardanti eventi di sospensione o riduzione antecedenti a tale data.

Viceversa, non verranno computati ai suddetti fini i periodi di sospensione riduzione successivi al 24 settembre 2015 se dedotti in domande presentate prima di tale data.

Con esclusivo riferimento alle integrazioni salariali straordinarie, inoltre, non dovranno essere nemmeno computati i trattamenti che godono, come sopra illustrato, del regime transitorio di cui alla citata circolare n. 30 del 9 novembre 2015 e alla sopra richiamata nota n. 14948 del 21 dicembre 2015, in quanto riconducibili alla previgente normativa.

  1. Regolarizzazioni versamento contributo addizionale.

Le aziende tenute al versamento del contributo addizionale ex art.5 del D.lgs. 148/2015 provvederanno alla regolarizzazione, senza aggravio di oneri accessori, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare indicata in premessa.

  1. Cambio d’aliquota (9% – 12% – 15%) in corso mese.

Può accadere che il superamento dei limiti di durata, in corrispondenza dei quali scatta l’incremento delle aliquote del contributo (art. 5, D.Lgs. 14 settembre 2015, n.148), si verifichi nel corso del mese. In tali casi, vista la mensilizzazione dei flussi contributivi, la nuova maggior aliquota sarà applicata a partire dai periodi di competenza del mese successivo a quello in cui si è verificato il superamento di detti limiti.

(Fonte: INPS)

 

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