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Lavoro intermittente gli oneri del datore di lavoro:

Sempre in tema di incremento stagionale di attività, in caso di utilizzo di contratto di lavoro intermittente, il datore di lavoro è obbligato ad effettuare preventivamente la comunicazione della durata della prestazione lavorativa, poiché in caso di omissione le sanzioni amministrative previste vanno da un minimo di 400 ad un massimo di 2400 euro (art. 15, comma 3, del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 e Decreto 27 marzo 2013).

E di lavoro intermittente ci parla anche l’articolo pubblicato oggi (6.6.2016) dal Sole 24 Ore (Titolo: “Per gli intermittenti via libera solo con comunicazione”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

L’utilizzo del contratto di lavoro a chiamata porta con sé l’obbligo di comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa, in base all’articolo 15, comma 3, del Dlgs 81/2015. Peraltro, il datore di lavoro – se in grado di conoscere la programmazione dell’attività lavorativa – può effettuare la comunicazione con riferimento ad un ciclo integrato di attività non superiore a trenta giorni: la circolare del Lavoro 20/2012 ha chiarito che questi si considerano quali giorni di chiamata di ciascun lavoratore e che possono, pertanto, essere effettuate comunicazioni che prendano in considerazione archi temporali anche molto ampi purché, all’interno di essi, i periodi di prestazione non superino i 30 giorni per ciascun lavoratore.

I canali di comunicazione delle prestazioni in questione sono stati definiti dal Dm del 27 marzo 2013 e illustrati dalla circolare del Lavoro 27/2013.

Intanto, le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il modello “Uni-Intermittente”, da compilare esclusivamente attraverso strumenti informatici e indicando i dati identificativi del lavoratore, del datore di lavoro, la data di inizio e fine della chiamata, comunque all’interno di un periodo massimo di 30 giorni.

Il modello Uni-Intermittente si può inviare tramite email, presso l’indirizzo Pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it (valida anche se inviata da un indirizzo non Pec) oppure online, attraverso il sito www.cliclavoro.gov.it. Il sistema informatico non rilascia ricevute di conferma della mail inviata e questa viene presa in considerazione solo in presenza dell’allegato modello Uni-Intermittente, debitamente compilato.

Rimane poi la possibilità di invio di un sms al numero 3399942256: questa può essere utilizzata unicamente per comunicare una prestazione da rendersi non oltre 12 ore dalla comunicazione, sebbene la stessa possa proseguire anche dopo le 12 ore dalla medesima. Questo canale è utilizzabile solo previa registrazione al portale Cliclavoro.

La trasmissione del modello effettuata con modalità difformi da quelle previste è considerata invalida e quindi come non avvenuta, con conseguente applicazione delle sanzioni previste.

La comunicazione può essere inviata lo stesso giorno in cui viene resa la prestazione lavorativa, purché intervenga prima dell’inizio della stessa e può essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione di rettifica (solo tramite mail o web), da effettuare sempre prima dell’inizio della prestazione ovvero – nel caso in cui il lavoratore non si presenti – entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa.

Da ultimo, rimane la possibilità di inoltrare il modello tramite fax (alla Dtl di competenza) in caso di malfunzionamento dei sistemi descritti: in queste ipotesi, costituisce prova dell’adempimento la comunicazione di malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.

La mancata effettuazione della comunicazione preventiva della chiamata comporta una sanzione da 400 a 2.400 euro.

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