Sportivi professionisti e computo per assunzione lavoratori disabili

Sportivi professionisti e computo per assunzione lavoratori disabili: la Nota ministeriale n. 3401/2016 chiarisce che gli atleti subordinati rientrano nella base di calcolo ex L. 68/1999. Guida completa con FAQ.

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Sportivi professionisti e computo per assunzione lavoratori disabili: quadro normativo e prassi ministeriale

La questione degli sportivi professionisti e del computo per l’assunzione di lavoratori disabili rappresenta uno dei nodi interpretativi più delicati nell’applicazione della disciplina sul collocamento mirato. Capire se un atleta professionista debba essere incluso nella base di calcolo che determina il numero di persone con disabilità da assumere permette alle società sportive — e più in generale ai datori di lavoro del settore — di adempiere correttamente agli obblighi di legge, evitando sanzioni e contenziosi.

Il quadro normativo di riferimento: la Legge n. 68/1999

Ai fini della determinazione del numero di soggetti con disabilità da assumere, occorre far riferimento all’art. 4, comma 1, della Legge n. 68 del 1999, che costituisce la fonte primaria in materia di collocamento mirato. La norma dispone che, di norma, sono computati tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato, elencando espressamente le categorie non computabili e precisando che «Restano salve le ulteriori esclusioni previste dalle discipline di settore».

Il legislatore ha dunque adottato un criterio generale di inclusione, derogabile solo in presenza di un’espressa previsione normativa: in assenza di tale previsione, il lavoratore subordinato è computabile nella base di calcolo.

Categorie di lavoratori non computabili

Ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 68/1999 e delle successive precisazioni ministeriali, non sono computabili nella base di calcolo per l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili le seguenti categorie:

  • i lavoratori già occupati ai sensi della L. n. 68/1999 (i.e. i disabili assunti in quota);
  • i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
  • i soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • i dirigenti;
  • i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
  • i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l’utilizzatore;
  • i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero, per la durata di tale attività;
  • i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 81/2000;
  • i lavoratori a domicilio;
  • i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, ai sensi dell’art. 1, comma 4-bis, della L. n. 383/2001.

Per effetto di specifiche disposizioni normative, sono altresì da escludere gli apprendisti, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro e i lavoratori assunti con contratti di reinserimento (nota ministeriale prot. n. 17699 del 12 dicembre 2012).

→ Leggi anche: Permessi per l'assistenza a persone disabili: il riconoscimento simultaneo a più lavoratori dipendenti

La posizione del Ministero del Lavoro: Nota n. 3401/2016

Con la Nota n. 3401 del 2016, sulla computabilità degli sportivi professionisti in relazione all’assunzione dei lavoratori disabili, il Ministero del Lavoro ha risposto a un quesito avanzato dalla Lapam – Confartigianato Imprese, fornendo un’interpretazione destinata a orientare la prassi applicativa delle società sportive e dei loro consulenti.

Al riguardo si legge quanto segue nella Nota n. 3401/2016: considerato che gli sportivi professionisti, la cui prestazione costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato, non figurano né tra i lavoratori non computabili ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 68/1999, né tra le esclusioni previste da discipline di settore, gli stessi sono da ricomprendere nella base di computo.

La conclusione ministeriale è coerente con la struttura logica della norma: il silenzio del legislatore — tanto nella disciplina generale quanto in quella sportiva — equivale a inclusione. Non esistendo, nell’ordinamento sportivo, una disposizione che escluda esplicitamente gli atleti professionisti dal novero dei lavoratori computabili, essi ricadono nella regola generale.

Sportivi professionisti come lavoratori subordinati: le implicazioni pratiche

Il contratto che lega lo sportivo professionista alla società sportiva è qualificato dalla Legge n. 91/1981 come contratto di lavoro subordinato (salvo le ipotesi di lavoro autonomo tassativamente previste). Questa qualificazione produce effetti diretti sull’applicazione della L. n. 68/1999: la società sportiva che supera le soglie dimensionali previste dalla legge — 15 dipendenti per le quote più basse, fino a oltre 50 per le quote più elevate — è tenuta a rispettare gli obblighi di assunzione di lavoratori disabili, calcolando la propria base di computo includendo anche gli atleti professionisti sotto contratto.

In termini operativi, ciò significa che una società calcistica, cestistica o di altro sport professionistico con una rosa numerosa di atleti subordinati potrebbe trovarsi soggetta a obblighi di assunzione di lavoratori disabili più consistenti di quanto non si ritenga comunemente. La corretta determinazione della base di computo è dunque un adempimento che richiede attenzione specifica da parte dei responsabili delle risorse umane e dei consulenti del lavoro che assistono le società sportive.

→ Leggi anche: La violazione dell'obbligo di accomodamenti ragionevoli nel reclutamento: profili di discriminazione per disabilità e rimedi giuridici

Distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti

È opportuno precisare che il ragionamento esposto si applica esclusivamente agli sportivi professionisti legati alla società da un contratto di lavoro subordinato ai sensi della L. n. 91/1981. Gli sportivi dilettanti, che operano in regime di collaborazione coordinata e continuativa o di lavoro autonomo, non rientrano nella nozione di lavoratore subordinato e pertanto non sono computabili nella base di calcolo per l’obbligo di assunzione dei disabili. Questa distinzione è fondamentale per evitare errori applicativi nelle realtà sportive a cavallo tra il settore professionistico e quello dilettantistico.

Sportivi professionisti computo lavoratori disabili

FAQ: Sportivi professionisti e obbligo di assunzione lavoratori disabili

Gli sportivi professionisti rientrano nel computo per l’assunzione dei lavoratori disabili?

Sì. Secondo la Nota ministeriale n. 3401/2016, gli sportivi professionisti con contratto di lavoro subordinato sono inclusi nella base di computo ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L. n. 68/1999, poiché non figurano tra le categorie espressamente escluse dalla legge né tra quelle escluse da discipline di settore.

Quali sono le soglie dimensionali che fanno scattare l’obbligo di assunzione?

La L. n. 68/1999 prevede l’obbligo di assunzione di lavoratori disabili per i datori di lavoro che occupano più di 15 dipendenti. Le quote variano in funzione del numero complessivo di lavoratori: da 1 lavoratore disabile per le aziende tra 15 e 35 dipendenti, fino al 7% della base di computo per le aziende con oltre 50 dipendenti.

Gli sportivi dilettanti sono computabili?

No. Gli sportivi dilettanti che operano in regime di lavoro autonomo o collaborazione coordinata e continuativa non sono lavoratori subordinati e pertanto non rientrano nella base di computo per l’obbligo di assunzione dei lavoratori disabili.

Cosa succede se la società sportiva non rispetta gli obblighi di assunzione?

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla L. n. 68/1999 espone il datore di lavoro al pagamento di una sanzione amministrativa per ogni giornata lavorativa e per ciascun lavoratore disabile non assunto. È pertanto essenziale che le società sportive verifichino periodicamente la propria posizione rispetto agli obblighi di collocamento mirato.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

La Redazione di Diritto & Lavoro

La redazione di Diritto & Lavoro cura e verifica i contenuti su lavoro, previdenza e welfare, con riferimento alle fonti normative. I contenuti hanno finalita informativa e non sostituiscono la consulenza di un professionista.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.

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