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Operazioni societarie e trattamento di integrazione salariale:

L’INPS, con il Messaggio n. 1617 del 2016, relativamente alle operazioni societarie e alla fruizione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori da tali aziende dipendenti, ha informato gli interessati delle seguenti novità.

Al riguardo si legge quanto segue nel Messaggio n. 1617/2016.

Nel corso del 2015 hanno ripreso ad operare, o sono diventati operativi per la prima volta, quasi tutti i fondi di solidarietà adeguati o istituiti ai sensi dell’art. 3 della L. 92/2012, così come novellato dall’art. 26 e ss. del D.Lgs. 148/2015.

La disciplina di dettaglio dei singoli Fondi e, limitatamente all’assegno di solidarietà,  quella del Fondo di integrazione salariale, prevede, preliminarmente alla fase concessoria, una fase di valutazione della crisi che viene svolta dall’azienda congiuntamente con le parti sociali. Tale fase deve obbligatoriamente concludersi con la sottoscrizione di un accordo sindacale.

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In particolare, dall’istruttoria di alcune domande di accesso alle prestazioni del Fondo, è emersa la necessità di avere alcuni chiarimenti in ordine alla possibilità, nelle ipotesi di cessioni o trasferimenti di aziende o rami di esse, di proseguire, senza soluzione di continuità, trattamenti di integrazione salariale avviati dall’azienda cedente, nonché le necessarie indicazioni, in caso di esito positivo, circa i termini e le modalità da adottare al fine di consentire la prosecuzione dello stesso programma.

A questo proposito il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di richiesta avanzata dall’Istituto, è intervenuto risolvendo positivamente la questione e quindi confermando la legittimità della continuazione dei programmi di riduzione/sospensione già autorizzati alla cedente in capo alla cessionaria.

Il Ministero ha nondimeno precisato che detta continuazione, in caso di mutamento nella titolarità di un’attività economica verificatosi durante l’erogazione di un trattamento di integrazione salariale per il quale sia previsto, in aggiunta ai requisiti ordinari, l’obbligo della previa stipula di un accordo sindacale, è comunque subordinata all’espletamento, da parte dell’azienda subentrante, dei seguenti adempimenti:

–      una manifestazione d’interesse alla prosecuzione dei suddetti programmi così come precedentemente concordati;

–      un nuovo accordo collettivo o alternativamente una comunicazione di continuazione del trattamento sottoscritta da tutte le parti sociali firmatarie del precedente accordo.

Si precisa, infine, che l’indirizzo sopra illustrato deve ritenersi applicabile a tutti i Fondi attualmente vigenti, nonché, limitatamente all’assegno di solidarietà, al Fondo di integrazione salariale.

(Fonte: INPS)

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