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Esoneri contributivi le istruzioni INPS:

L’INPS, con la Circolare n. 57 del 2016 sugli esoneri contributivi per le nuove assunzioni di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016, ha comunicato agli interessati le istruzioni contabili del caso.

Ecco quanto comunicato dalla Circolare n. 57/2016.

Premessa

Allo scopo di promuovere forme di occupazione stabile, l’art. 1, commi 178 -181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (di seguito, anche “Legge di stabilità 2016”) ha riproposto, sebbene con misura e durata diverse, l’esonero – già previsto dalla Legge di stabilità 2015 – dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2016.

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 Il predetto beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati e, in questo ambito, ancorché con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche, anche ai datori di lavoro agricoli.

Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

Gli esoneri contributivi in oggetto spettano a condizione che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. Inoltre, allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l’applicazione del beneficio non conformi all’obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l’applicazione del beneficio laddove, nell’arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2016, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.

Inoltre, per espressa previsione della norma sopra citata, il beneficio non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo incentivo ovvero l’esonero di cui all’articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

La misura dell’incentivo è pari al 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.

Il beneficio riguarda le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016. La sua durata è pari a ventiquattro mesi a partire dalla data di assunzione.

  1. Natura degli esoneri contributivi.

Sotto il profilo soggettivo, gli esoneri contributivi introdotti dai commi 178 e seguenti della Legge di stabilità 2016 sono rivolti all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultano privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Pertanto, essi assumono la natura tipica di incentivo all’occupazione.

In relazione alla normativa comunitaria, gli esoneri contributivi, ancorché costituiscano una misura di riduzione del costo del lavoro con l’utilizzo di risorse statali, si caratterizzano come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico del Paese, le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. La loro applicazione, infine, prescinde da criteri di discrezionalità amministrativa.

Per le sue caratteristiche, la norma non risulta pertanto idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale. Si ritiene, conseguentemente, che la disciplina del predetto incentivo non sia sussumibile tra quelle disciplinate dall’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali).

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo integrale della Circolare n. 57/2016 e ai suoi allegati (Allegato n. 1; Allegato n. 2; Allegato n. 3)

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