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Assunzione giovani i chiarimenti dell’INPS:

Vi abbiamo già informato della Circolare n. 32 del 2016 sulla assunzione giovani in attuazione del programma Garanzia Giovani, con la quale l’INPS ha fornito le indicazioni operative circa il la fruizione del bonus occupazionale.

L’occasione per tornare sull’argomento ci è data dall’articolo pubblicato oggi (18.2.2016) dal Sole 24 Ore (firma: Gianni Bocchieri; Titolo: “Garanzia giovani, bonus a ostacoli”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Con la circolare 32/2016 l’Inps ha fornito indicazioni operative in merito al bonus occupazionale del programma Garanzia giovani a seguito delle novità disposte dal decreto direttoriale 385 del 24 novembre 2015.

In particolare la circolare precisa che il bonus spetterà oltre i limiti del “de minimis” solo in presenza di un incremento occupazionale netto, da intendersi come aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza di bonus, rispetto alla media degli occupati nei 12 mesi precedenti che deve essere verificato in relazione alle singole assunzioni per le quali si intende fruire del bonus occupazionale.

Inoltre, come prevede il Dlgs 150/2015, la circolare precisa che l’incremento occupazionale deve essere mantenuto dopo il primo mese di calendario dalla costituzione del rapporto di lavoro per cui si chiede il beneficio.

Quindi, ai fini della concessione del bonus, andrà verificato se nel periodo compreso tra il giorno successivo all’assunzione e l’ultimo giorno dello stesso mese non siano intervenute cessazioni anticipate per casi diversi dalle dimissioni volontarie, dall’invalidità, dal pensionamento per raggiunti limiti d’età, dalla riduzione volontaria dell’orario di lavoro e dal licenziamento per giusta causa, e che il posto o i posti di lavoro occupati nei dodici mesi precedenti la nuova assunzione presso il medesimo datore di lavoro non si siano resi vacanti a seguito di licenziamenti per riduzione di personale.

Rispetto al decreto ministeriale l’Inps specifica che, nei casi di cessazioni anticipate diverse da quelle richiamate, è necessario effettuare un ricalcolo del numero medio di unità lavorative presunte per i dodici mesi successivi all’assunzione, allo scopo di accertare se la forza lavoro che si prevede di impiegare, al netto delle stesse cessazioni, continui a essere superiore a quella media dei dodici mesi precedenti l’assunzione. Inoltre, la verifica dell’incremento occupazionale rispetto alla media della forza lavoro impiegata andrà ripetuta per i dodici mesi di calendario successivi all’assunzione del giovane destinatario del bonus.

Infine, come prevede il decreto direttoriale, mentre per i giovani tra i 16 e i 24 anni di età basterà il solo requisito dell’incremento occupazionale netto, calcolato come disciplinato dall’Inps, per i giovani dai 25 ai 29 anni sarà necessario dimostrare anche l’assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma dell’istruzione e formazione professionale regionale o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita entro due anni dal completamento della formazione a tempo pieno o che l’assunzione avvenga in settori caratterizzati da un elevato tasso di disparità uomo donna, almeno pari al 25 per cento.

Relativamente alla assenza di un impiego retribuito da almeno 6 mesi, l’Inps specifica che rientrano in questa fattispecie anche i giovani che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione.

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