Responsabilità professionale medici approvazione DDL:
È stato approvato ieri in prima lettura il DDL sulla responsabilità professionale dei medici che andrà a toccare argomenti come la sicurezza delle cure, le norme sulla responsabilità civile delle strutture e dei professionisti, le polizze assicurative per tutte le aziende del servizio sanitario nazionale, il dimezzamento dei termini di prescrizione, l’inversione dell’onere della prova sulla responsabilità civile, ecc.
A parlarcene approfonditamente è anche l’articolo pubblicato oggi (29.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Barbara Gobbi; Titolo: “Medici, ok al DDL sulla responsabilità professionale”) che vi proponiamo.
Ecco l’articolo.
Il codice penale ritoccato, le norme sulla responsabilità civile di strutture e professionisti ridisegnate, il tentativo obbligatorio di conciliazione, polizze assicurative per tutte le aziende Ssn, strutture ed enti privati che operano in regime autonomo o di accreditamento, inclusi i medici di medicina generale. E ancora, la possibilità per il paziente che si ritenga danneggiato di avviare un’azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione.
Sul pianeta medici&Co arriva la rivoluzione: dopo oltre un decennio di stand-by, ieri la Camera ha approvato in prima lettura il disegno di legge sulla responsabilità professionale del personale sanitario. Il via libera è arrivato con un consenso bipartisan: il testo, in 15 articoli, è passato con 307 voti favorevoli, inclusi quelli di Lega e Forza Italia, 84 no – serrata l’opposizione del Movimento 5 Stelle, secondo cui con il Ddl «lievitano i costi e diminuiscono le tutele» – e 12 astensioni.
L’ok in prima lettura si è concretizzato con una mini-maratona dell’Aula sui 15 articoli del provvedimento, che in ogni caso su esplicita condizione posta dalla commissione Bilancio andrà attuato a risorse invariate. Relatore, Federico Gelli, che è anche responsabile Sanità del Pd e che insieme alla ministra della Salute Beatrice Lorenzin ha impresso una forte accelerata al testo. «Questa legge – spiega Gelli – ci permette di aumentare garanzie e tutele per gli operatori delle professioni sanitarie e nello stesso tempo di assicurare ai pazienti la possibilità di essere risarciti in tempi brevi e certi per gli eventuali danni subiti». Mentre per Lorenzin la legge sarà utilissima «soprattutto per contrastare la piaga della medicina difensiva» – costi stimati sui 13 miliardi – che porta il medico a prescrivere troppo o al contrario ad omettere atti particolarmente rischiosi, pur di non incappare nella denuncia di un paziente.
Ma cosa cambierà una volta che il Ddl, dopo il passaggio al Senato atteso entro la fine della primavera, sarà legge? Innanzitutto, la sicurezza delle cure diventa «parte costitutiva del diritto alla salute». Quindi obbligo di massima trasparenza per le aziende, tenute a pubblicare sul proprio sito internet i dati sui risarcimenti erogati negli ultimi 5 anni. Incentivata anche l’emersione degli errori: il sanitario che denuncerà i cosiddetti «eventi sentinella» avrà la garanzia che verbali e atti non saranno utilizzati nelle aule di tribunale.
Ma la nuova legge ribalta soprattutto l’orientamento giurisprudenziale prevalente negli ultimi anni: il medico non sarà responsabile neanche più per colpa grave se avrà rispettato le linee guida prodotte da società scientifiche accreditate presso il ministero della Salute e «bollinate» dall’Istituto superiore di sanità. E solo in caso di dolo o di colpa grave, sarà ammissibile l’eventuale azione di rivalsa della struttura nei confronti del professionista sanitario.
Cambia faccia anche la responsabilità civile: quella in capo alla struttura resterà di natura contrattuale, mentre diventa extracontrattuale la responsabilità di tutti medici, esclusi i liberi professionisti. Ne consegue l’inversione dell’onere della prova, che spetta al paziente, e il dimezzamento dei termini di prescrizione.
Scatta poi il tentativo obbligatorio di conciliazione, condizione di procedibilità di ogni domanda di risarcimento e per cui è prevista la partecipazione di tutte le parti, incluse le imprese di assicurazione. Queste ultime, in fuga dal settore sanitario proprio per l’esplodere del contenzioso, dovranno far fronte alla norma che consente al danneggiato di esperire un’azione diretta di risarcimento e al meccanismo del Fondo di garanzia, che prevede il risarcimento dei danni per il valore eccedente il massimale di polizza.