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Invalidità decide il giudice non il CTU:

La Cassazione, con la sentenza n. 1186 del 2016 su una richiesta di assegno invalidità, ribaltando le decisione dei primi due gradi di giudizio, ha stabilito che sulla valutazione della compatibilità tra la malattia e lo svolgimento di una attività lavorativa è competente il giudice e non il consulente tecnico d’ufficio.

È questo l’argomento trattato dall’articolo pubblicato oggi (28.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Maria Paola Gentili; Titolo: “Invalidità decisa dal giudice”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

La valutazione della compatibilità di un’attività lavorativa con uno stato di malattia è di competenza del giudice e non del consulente tecnico di ufficio. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 1186/2016 relativa alla richiesta di assegno ordinario di invalidità da parte di una lavoratrice gravemente malata.

Nella motivazione della sentenza si legge che, in base a un’interpretazione dell’articolo 1 della legge 222/1984 costituzionalmente orientata (articoli 1 e 38 della Costituzione), il requisito sanitario previsto per il riconoscimento dell’assegno ordinario di invalidità, rappresentato dalla riduzione a meno di un terzo in modo permanente «a causa di infermità o difetto fisico o mentale» della capacità di lavoro, «in occupazioni confacenti» alle attitudini dell’interessato, deve essere verificato al momento della presentazione della domanda amministrativa.

Peraltro, per «attività confacente» deve intendersi quella che sia «non usurante», oltre che non dequalificante e remunerativa: valutazioni da effettuare in concreto, avendo riguardo al possibile impiego delle energie residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto.

Precisano i giudici di legittimità che per «lavoro usurante» deve intendersi quello che accelera e accentua il logoramento dell’organismo, in quanto è sproporzionato rispetto alla residua capacità lavorativa sussistente in capo all’assicurato al momento della presentazione della domanda amministrativa per l’assegno di invalidità. L’usura derivante dallo svolgimento di questo tipo di lavoro non può essere identificata con quella “normale”, dipendente cioè non dalla protrazione dell’attività lavorativa, ma dalla naturale evoluzione in senso peggiorativo delle infermità, trattandosi di un lavoro idoneo a determinare, nel suo perdurare, un grave pregiudizio per l’efficienza fisica dell’interessato e quindi tale da ritenere «invalidante» ai fini del diritto all’assegno (si vedano le sentenze di Cassazione 15817/2002 e 2031/1995).

Ne deriva che la valutazione del carattere usurante dell’attività svolta da chi richiede l’assegno di invalidità è di tipo eminentemente giuridico, dunque di pertinenza esclusiva del giudice, e non anche del Ctu, il quale, istituzionalmente, è chiamato a risolvere questioni di fatto che presuppongono cognizioni di ordine tecnico, con la conseguenza che, laddove il Ctu effettui valutazioni giuridiche – tra cui quella relativa alla ricorrenza di un’attività usurante – delle stesse il giudicante non deve tener conto, a meno che, al contrario di quanto occorso in questo caso, esse vengano criticamente vagliate e sottoposte al dibattito processuale delle parti.

Per queste ragioni, alla lavoratrice è stato riconosciuto il diritto all’assegno di invalidità, con una pronuncia che, oltre a fare definitivamente chiarezza in ordine alla valenza e all’effettiva portata dei requisiti necessari per ottenere la prestazione prevista dall’articolo 1 della legge 222/1984, delinea in modo netto il ruolo e i poteri del Ctu nel caso di processo previdenziale, al fine di consentire la soddisfazione dei diritti dei soggetti protetti dal sistema previdenziale italiano, esprimendo principi consolidati, peraltro combinati tra di loro in relazione di funzionalità ovvero di causa effetto.

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