Advertisement

Responsabilità dirigenti nel fenomeno assenteismo:

Il nuovo decreto legislativo di riforma della PA, prevede la responsabilità dirigenti che non si attivano per contrastare il fenomeno dell’assenteismo.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (26.1.2016) dal Sole 24 Ore (Firma: Marcolo Lovo; Titolo: “Licenziabile il dirigente che copre l’assenteista”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

Per contrastare i fenomeni di falsa attestazione della presenza in servizio da parte dei dipendenti, lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri introduce misure che, oltre ad agire sul piano di una maggiore celerità del procedimento disciplinare e della tempestiva adozione di provvedimenti cautelari prima del suo svolgimento, mirano a responsabilizzare la dirigenza secondo due principali linee di intervento.

Una prima modalità d’intervento consiste nel comprimere la discrezionalità del dirigente nel caso in cui si verifichino i fenomeni di falsa attestazione della presenza in servizio accertata in flagranza o tramite sistemi di sorveglianza o di registrazione degli accessi.

Sulla base di quanto previsto dalle novità introdotte dal decreto Madia, infatti, il dirigente (se abbia acquisito la conoscenza dei fatti prima dell’ufficio per i procedimenti disciplinari) deve disporre la sospensione cautelare del dipendente entro 48 ore e deve contestualmente trasmettere gli atti a quest’ultimo ufficio per l’avvio del procedimento disciplinare.

Per dare effettività a tali obblighi incombenti sul dirigente, il decreto legislativo prevede, inoltre, una seconda linea di intervento, stabilendo che, laddove il dirigente non provveda ad espletare tali incombenti, egli sia punibile con il licenziamento.

Non è tanto la previsione di una sanzione disciplinare da applicare nei confronti del dirigente inadempiente a costituire un aspetto di novità nel nostro ordinamento: già infatti l’articolo 55 sexies, comma 3, del Testo unico sul lavoro pubblico, introdotto dal Dlgs 150/2009, aveva previsto che il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comportasse la sospensione dal servizio con perdita della retribuzione fino a un massimo di tre mesi e la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione.

Il decreto legislativo, sotto questo profilo, agisce quindi in una logica di continuità con la norma citata (tuttora vigente e applicabile a tutti gli altri casi non contemplati dal decreto di riforma), inasprendo tuttavia la sanzione applicabile nei casi di falsa attestazione della presenza in servizio.

Nella speranza che questa sanzione più incisiva, unita alla previsione che tali comportamenti costituiscano omissione di atti d’ufficio e quindi sono valutabili anche come fattispecie criminosa di cui all’articolo 328 del Codice penale, aumenti l’effetto di deterrenza e quindi induca maggiormente il dirigente ad assolvere i compiti del proprio ufficio.

Tali misure, per quanto possano essere ritenute efficaci, inducono ad interrogarsi, anche alla luce dell’esperienza trascorsa dall’entrata in vigore del Dlgs 150/2009, sulla loro esaustività rispetto a fenomeni purtroppo diffusi, che appaiono piuttosto il sintomo che non la malattia da curare.

È evidente, infatti, che, quando si siano verificati reiterati episodi di assenteismo, viene da chiedersi, per esempio, come sia stato esercitato il potere di controllo da parte del dirigente (o, negli enti sprovvisti di dirigenza, da parte dei responsabili di servizio), quali direttive egli abbia impartito per rendere produttivo il servizio evidentemente compromesso dall’ingiustificata assenza dei dipendenti e come egli abbia valutato i dipendenti che si sono sottratti ai loro obblighi lavorativi e come egli stesso sia stato valutato dagli organi preposti: tutte problematiche che, anche nell’ipotesi in cui il dirigente, una volta accertati i comportamenti fraudolenti dei dipendenti assenteisti, adempia agli incombenti che le nuove disposizioni gli impongono, sono destinati in altro modo a riproporsi.

La diffusione di pratiche assenteiste coinvolge, pertanto, questioni che debbono essere affrontate in una logica di sistema, ricercando una risposta che non miri solo ad un agire tempestivo, ma anche a contrastare il terreno sul quale attecchiscano comportamenti di questo tipo.

L’attuazione della legge delega 124/2015, che ha tra gli altri obiettivi quello della riforma della dirigenza pubblica, costituirà pertanto un’importante occasione per incidere su ciò che le pur condivisibili misure eccezionali introdotte dal decreto in commento da sole difficilmente possono risolvere.

Advertisement