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Intermediari assicurativi e rapporto di collaborazione:

Con Interpello n. 5 del 2016 su intermediari assicurativi e rapporto di collaborazione ha reso un parere a seguito di istanza avanzata dall’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici – ANIA in ordine alla corretta interpretazione dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2015, concernente la nuova disciplina delle collaborazioni organizzate dal committente.

In particolare l’ANIA ha chiesto di sapere se la suddetta disposizione possa trovare applicazione anche con riferimento ai rapporti di collaborazione tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private).

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue.

Ai fini della soluzione del quesito sollevato, occorre muovere dalla lettura degli artt. 52 e 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015, ai sensi dei quali viene disposto “il superamento del contratto di lavoro a progetto”, mediante l’abrogazione degli artt. da 61 a 69 del D.Lgs. n. 276/2003, e l’applicazione – a decorrere dal 1 gennaio 2016 – della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

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In proposito si evidenzia che il Legislatore del 2015, tra le condizioni necessarie ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ex art. 2, comma 1, non contempla l’esercizio del potere direttivo di cui all’ art. 2094 c.c. ma il mero requisito della etero- organizzazione, ossia la circostanza che il collaboratore svolga la propria attività, oltre che in modo continuativo ed esclusivamente personale, nel rispetto di determinati orari di lavoro e presso luoghi preventivamente individuati dal committente.

Va inoltre tenuto presente che in forza del successivo disposto di cui all’art. 2, comma 2, esulano dal campo di applicazione della disciplina sopra illustrata:

a) le collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;

b) le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali (cfr. art. 61, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003);

c) le attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;

d) le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I., come individuati e disciplinati dall’articolo 90 della L. n. 289/2002.

Ciò premesso, occorre soffermarsi sulle disposizioni che regolamentano l’attività d’intermediazione assicurativa contenute nel D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private), attesa la specialità che connota i rapporti tra produttori/intermediari assicurativi ed impresa di assicurazione (procacciatori di affari, ausiliari dell’impresa, agenti, consulenti ecc.).

Nello specifico, ai sensi dell’art. 106 del citato Decreto l’attività svolta dall’intermediario assicurativo “consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall’incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all’esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati”.

Dalla lettura della norma si evince, dunque, che – anche alla luce di quanto disposto dall’art. 2195 c.c. – trattasi di una attività prevalentemente di natura commerciale, non a caso soggetta ad una specifica disciplina che prevede, peraltro, la non applicazione del regime previdenziale della Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, L. n. 335/1995.

Nello stesso senso, va osservato, che in forza dell’art. 109 del Decreto in argomento i “produttori diretti” esercitano l’intermediazione assicurativa per conto e sotto la piena responsabilità di un’impresa di assicurazione ed “operano senza obblighi di orario o di risultato esclusivamente per l’impresa medesima”.

Ne deriva, a maggior ragione, che le attività delle categorie menzionate, laddove svolte con modalità conformi al dettato normativo, non presentano i profili di etero-organizzazione richiesti, ai fini dell’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, dall’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 81/2015.

Alla luce delle osservazioni sopra svolte, in risposta al quesito avanzato, si ritiene che i rapporti di collaborazione dei produttori ed intermediari assicurativi non rientrino nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 1, citato nella misura in cui tali rapporti siano svolti nel rispetto delle disposizioni speciali di cui al D.Lgs. n. 209/2005 (c.d. Codice delle Assicurazioni private) nonché delle clausole previste dalla contrattazione collettiva di settore.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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