Advertisement

Bonus assunzioni anche per il 2016:

La nuova Legge di Stabilità prevede un bonus assunzioni anche per il 2016 ma in misura ridotta rispetto a quello previsto per il 2015 (comma 178 legge di stabilità). Lo sgravio contributivo verrà infatti riservato a coloro che assumeranno personale con il contratto a tutele crescenti e avrà una durata di due anni (e non più tre come per le assunzioni del 2015) e un tetto massimo fino a 3250 euro annui (e non più fino a 8000 come per il 2015).

Vi proponiamo al riguardo un articolo di approfondimento pubblicato oggi (28.12.2015) dal Sole 24 Ore (firma: Giuseppe Maccarone e Mauro Pizzin; Titolo: “Lavoro, nuovi bonus per chi assume”).

Ecco l’articolo.

Anche chi assumerà lavoratori con contratto a tutele crescenti il prossimo anno potrà usufruire di uno sgravio contributivo, ma il bonus sarà decisamente ridotto rispetto a quello per gli assunti nel 2015.

In materia d’incentivi occupazionali la legge di Stabilità per il 2016 è meno generosa rispetto alla prima “finanziaria” firmata dal governo Renzi: un doppio intervento sia sulla durata dello sconto contributivo(che scende da tre a due anni), sia sul tetto massimo dello stesso (40% dei contributi sino a 3.250 euro) rende, infatti, meno appetibile l’assunzione a tempo indeterminato. Facendo rientrare in gioco altri incentivi fra cui quelli per gli iscritti nelle liste di mobilità, i beneficiari Naspi e gli apprendisti, i quali, almeno dal punto di vista economico – come si può osservare nella tabella a fianco – appaiono più competitivi rispetto al nuovo sgravio.

Lo scenario che si va configurando, a questo punto, potrebbe spingere più di qualche datore di lavoro a cogliere in questi giorni le ultime opportunità offerte dall’assunzione agevolata con l’attuale sgravio triennale, i cui effetti benefici si protrarranno sino al 2018. Se un’azienda assumesse un lavoratore a tempo indeterminato entro la mezzanotte del 31 dicembre 2015 avrebbe, infatti, diritto all’esonero (fino a 8.060 euro l’anno) per tutto il triennio 2016-2018.

Quanto allo sgravio 2015, non c’è dubbio che questa norma abbia portato a un sensibile cambio di passo nelle assunzioni a tempo indeterminato, ma anche che queste ultime si siano rivelate alla resa dei conti soprattutto stabilizzazioni di rapporti a termine e di contratti atipici come, ad esempio, le collaborazioni. Sembrerebbe, insomma, che i datori abbiano voluto dare la precedenza alla conferma del personale con cui già operavano da tempo. Un altro anno a esonero totale avrebbe, allora, forse maggiormente incentivato i datori di lavoro a rivolgersi all’esterno e a inserire nuova linfa in azienda, contribuendo a diminuire la disoccupazione.

Nel 2016, in ogni caso, l’incentivo solo biennale sarà riconosciuto fino al 40% dei contributi previdenziali dovuti dall’azienda e, comunque, entro 3.250 euro annui. Per il resto non si registrano particolari modifiche rispetto all’impianto precedente, se si esclude qualche adattamento dovuto alla riedizione della normativa di riferimento. Continuano, così, a essere esclusi dalla facilitazione i premi Inail e resta confermato che potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro (imprenditori e non) del settore privato che assumeranno a tempo indeterminato durante tutto il 2016, compresi dirigenti, soci di cooperative se subordinati, somministrati, nonché assunti in part time e job sharing. Viene, invece, ribadita l’esclusione per colf, apprendisti e intermittenti.

Tra le condizioni d’accesso al bonus rimangono il principio del rispetto delle leggi, dei contratti e la verifica della regolarità contributiva (Durc). Anche il nuovo incentivo non si potrà ottenere se il lavoratore abbia prestato attività con contratto a tempo indeterminato (compresi l’apprendistato, la somministrazione e il lavoro domestico) nei sei mesi precedenti la nuova assunzione presso qualsiasi datore di lavoro. La strada che porta allo sgravio sarà sbarrata, inoltre, se il neo assunto nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge (ottobre, novembre e dicembre 2015) avrà intrattenuto un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro (anche per interposta persona), comprese le società collegate o controllate in base all’articolo 2359 del codice civile.

L’incentivo, ancora, non sarà concesso ai datori di lavoro che, per lo stesso lavoratore, abbiano ottenuto le nuove agevolazioni o l’esonero triennale previsto dalla legge di Stabilità 2015. Nei casi di appalto o di assunzione in attuazione di un obbligo derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’eventuale esonero contributivo residuo si trasferisce al datore di lavoro subentrante.

Si ricorda, infine, che la legge di stabilità prevede la possibilità di un’estensione al 2017 dell’esonero per le assunzioni a tempo indeterminato in favore dei datori di lavoro privati, operanti in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con un’eventuale maggiorazione dei benefici per l’assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ma solo se verranno reperiti i fondi necessari.

Advertisement