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Facoltà di computo gestione separata:

L’INPS, con la Circolare n. 184 del 2015, ha fornito chiarimenti sulla facoltà di computo gestione separata.

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 184/2015.

Con la presente circolare si forniscono un riepilogo organico, nonché ulteriori chiarimenti sulla facoltà di computo prevista dall’articolo 3 del D.M. 2 maggio 1996, n. 282 (allegato 1) riguardo alla quale l’Istituto ha in precedenza dato istruzioni con circolari n. 112 del 25.05.1996 parte seconda p.1, circolare n. 108 del 7.06.2002, p. 2, messaggio n. 257 del 14.07.2003 e, da ultimo, con messaggio n. 219 del 4.01.2013, punti 7 e 7.1.

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  • Ambito di applicazione. Destinatari della norma e gestioni interessate.

L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che  “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.

Destinatari della norma sono:

  1. gli iscritti alla gestione separata, intendendosi tali i soggetti che hanno accreditato nella gestione separata almeno un contributo mensile.  In particolare “nella gestione separata assume rilevanza non la mera iscrizione all’anagrafica della gestione,  bensì l’eventuale esistenza di una  copertura contributiva” (v. messaggio n. 14810 del 3.06.2010).

Si fa presente, in proposito, che lo “status” di iscritto non viene meno con la cessazione dell’attività che ha dato luogo all’obbligo contributivo,     sussistendo per la gestione separata, ai sensi dell’articolo 2, comma 27, della legge n. 335 del 1995 solo un obbligo di iscrizione ma non di cancellazione.

  1. che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori  dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima,  le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi. La facoltà è esercitabile sia nelle ipotesi in cui i predetti periodi si collochino solo antecedentemente al 1.1.1996, sia che si collochino prima e dopo la predetta data.

Non è esercitabile, invece, nell’ipotesi in cui si collochino solo successivamente al 1996 in quanto in tal caso non sussistono le condizioni per l’opzione al contributivo.

Per conoscere gli ulteriori chiarimenti consultare la Circolare n. 184 del 2015 pubblicata unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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