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Contratti a termine e i limiti quantitativi:

La riforma dei contratti di lavoro introdotta dal Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (di attuazione del Jobs Act) è intervenuta anche sul contratto a termine che per quanto concerne i limiti quantitativi al loro utilizzo prevede che i cinquantenni (in precedenza la soglia era fissata a 55 anni) siano esclusi da tale conteggio.

Di questo e di altro si occupa un articolo pubblicato oggi (11.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Giuseppe Bulgarini d’Elci; Titolo: “Gli over 50 esclusi dal conteggio dei limiti quantitativi”) che vi proponiamo per approfondire il tema.

Ecco l’articolo.

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È vero che il Jobs Act è disegnato in modo da favorire i contratti di lavoro a tempo indeterminato? Sì: il Dlgs 81/2015 di riordino dei contratti di lavoro si apre stabilendo che il tempo indeterminato è la forma comune di impiego e tutta la norma va letta in questa cornice di riferimento. Il tempo dirà se le novità previste dal Dlgs raggiungeranno davvero lo scopo e il risultato finale dipenderà anche dall’andamento dell’economia.

La diffusione del contratto a tempo indeterminato come strumento prevalente di assunzione dei lavoratori cambierebbe un mercato che ha una marcata frammentazione verso tipologie flessibili o precarie.

La svolta impressa a favore del contratto a tempo indeterminato è rappresentata dagli sgravi contributivi previsti per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015. D’altro canto, i nuovi contratti a tempo indeterminato, dal 7 marzo, hanno anche un vantaggio normativo, rappresentato dal superamento del reintegro in caso di licenziamento (prima fissato dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori).

Il Dlgs 81 incorpora in un unico testo la regolamentazione vigente per le principali fattispecie contrattuali, ma prevede anche integrazioni e modifiche per semplificare tutto il quadro.

Quanto al part-time, una delle principali novità è il fatto che, in mancanza di regolamentazione collettiva, il datore di lavoro può chiedere lo svolgimento di lavoro supplementare in misura non superiore al 25 % dell’orario ridotto concordato tra le parti, con previsione per cui il lavoratore ha diritto ad una maggiorazione del 15 % sulla retribuzione globale di fatto oraria. Scompare inoltre la disposizione che subordinava l’esercizio del lavoro supplementare nell’ambito del part-time alla presenza di apposite causali individuate dal contratto collettivo.

Rispetto al passato, è stata eliminata la distinzione tra clausole elastiche e flessibili. In questo rinnovato contesto, è stato previsto che le parti, in assenza di specifica disciplina contrattuale collettiva, possano pattuire per iscritto la possibilità di modificare l’orario di lavoro e di variare in aumento la sua durata, a condizione che ciò avvenga presso le commissioni di certificazione.

Integrazioni sono state previste anche per il contratto a termine, tra cui merita di essere segnalata quella che anticipa al compimento di 50 anni (prima la soglia era a 55 anni) l’esclusione dalle limitazioni numeriche nel ricorso al contratto a tempo determinato.

Il decreto esplicita che la sanzione in caso di superamento dei limiti quantitativi è esclusivamente amministrativa e precisa che, in tal caso, non si produce la trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, con il conseguente venir meno di quelle interpretazioni che ritenevano, invece, compatibile la sanzione della conversione del contratto con il superamento delle soglie numeriche.

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