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Esonero contributivo:

Volge quasi al termine il periodo per beneficiare dell’esonero contributivo introdotto dalla legge di stabilità 2015 che, come è noto, prevede per chiunque assuma dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2015 un esonero contributivo per tre anni e fino ad un tetto massimo di 8.060 euro l’anno.

È questo l’argomento trattato da un articolo pubblicato oggi (10.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Gia.F.; Titolo: “Il bonus raggiunge 24.180 euro in tre anni”, nella “Guida pratica” dedicata proprio alle nuove assunzioni, che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Restano ancora pochi mesi per beneficiare del corposo incentivo contributivo introdotto dalla legge di stabilità per chiunque assume dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato entro il 31 dicembre del 2015.

Per i datori di lavoro che faranno questa scelta, la legge prevede un beneficio economico molto rilevante: non si pagano i contributi previdenziali per i tre anni successivi all’assunzione, sino a un tetto massimo di 8.060 euro all’anno. In concreto, questo vuol dire che nel triennio il risparmio può arrivare a oltre 24 mila euro complessivi.

Considerato che la nuova assunzione potrà beneficiare anche delle regole sul cosiddetto contratto a tutele crescenti, il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diventa la forma contrattuale più conveniente per le imprese che intendono per impiegare stabilmente nuovo personale.

Le regole per accedere all’incentivo sono costruite in modo tale da ampliare il più possibile la platea dei beneficiari; pertanto, non sono previste soglie massime di utilizzo, non è necessario (al contrario di quanto previsto per misure sperimentate, con scarsi risultati, in passato) che l’assunzione comporti un incremento dell’organico, e non è prevista alcuna procedura burocratica per fruire dell’incentivo (applicato in automatico).

Le condizioni minime da rispettare per fruire dell’esonero contributivo sono riassunte in maniera chiara dalla circolare Inps 17/2015; il requisito più rilevante è quello dell’assenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel semestre precedente.

Pertanto, se un lavoratore ha lavorato con un contratto a tempo indeterminato presso un’altra azienda, l’incentivo spetta solo se sono passati almeno sei mesi dalla precedente attività.

Non esiste alcun vincolo, invece, se quel lavoratore ha lavorato in precedenza (anche fino al giorno prima, e anche presso lo stesso datore di lavoro) con un contratto flessibile, che sia di tipo subordinato (a termine, di somministrazione) oppure autonomo (collaborazione a progetto, partita Iva e così via).

L’esonero contributivo si applica, alle stesse condizioni descritte, anche per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dalle agenzie per il lavoro che somministrano manodopera.

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