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PA e abuso di contratti a termine

Il criterio per quantificare il risarcimento dovuto a un lavoratore nell’ipotesi in cui la PA compia abuso di contratti a termine sarà deciso dalla Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione a seguito del contrasto giurisprudenziale esistente sull’argomento (Ordinanza interlocutoria n. 16363 del 4 agosto 2015).

È questo il tema trattato da un articolo pubblicato oggi (5.8.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Patrizia Maciocchi; Titolo: “Patti a termine e PA alle sezioni unite”) che vi proponiamo.

Ecco l’articolo.

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Saranno le Sezioni unite a scegliere il criterio di risarcimento da riconoscere al lavoratore quando la Pa abusa dei contratti a termine.

La Sezione lavoro della Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria 16363 depositata ieri, ammette il contrasto sul tema e passa la parola alle sezioni unite. L’occasione per chiedere lumi arriva da un ricorso con il quale un’azienda ospedaliera contestava la posizione della Corte d’appello che, in linea con il Tribunale, aveva ritenuto adeguato il solo criterio forfettizzato dettato dall’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Il datore era stato condannato a pagare 20 mensilità: cinque come misura minima per il licenziamento non valido e 15 in sostituzione della reintegra.

Un verdetto, a parere della Corte d’appello, in linea con le indicazioni fornite dalla Corte di giustizia Ue in seguito alla domanda pregiudiziale proposta proprio dal Tribunale di primo grado. I giudici di Lussemburgo (Causa C-53/04), pur affermando che la norma statale (articolo 36 del Dlgs 165/2001, modificato dal Dl 112/08) la quale esclude per i dipendenti pubblici la trasformazione del contratto a tempo indeterminato in conseguenza dei rinnovi illegittimi non entra in rotta di collisione con la direttiva comunitaria in materia (1999/70) chiariscono che il “gap” rispetto al lavoro privato deve essere colmato con misure adeguate e garanzie equivalenti. Per essere in armonia con il diritto comunitario il danno risarcito deve avere: un’efficacia dissuasiva, non produrre conseguenze di minor favore di quelle previste per i privati e non rendere troppo difficile la tutela contro il ricorso eccessivo ai rinnovi.

Secondo i giudici di merito la liquidazione equitativa è garantita dalla disciplina dell’articolo 18, che avebbe anche un potere dissuasivo. La tesi, però, non è condivisa dai giudici di legittimità che si “spaccano” indicando altre leggi come utili sia a porre rimedio al danno sia a prevenirlo.

Secondo la Cassazione 19371 del 2013, in caso di violazione della legge imperativa sui rinnovi, ferma restando la preclusione alla trasformazione del rapporto in tempo indeterminato ritenuta legittima anche dalla Consulta (sentenza 98 del 2003), resta solo la strada del ristoro dei danni subiti. La legge da applicare, d’ufficio e anche in sede di legittimità, sarebbe la 183 del 2010 che, con l’articolo 32, prevede un’indennità omnicomprensiva la quale spazia tra un minimo di 2,5 mensilità a un massimo di 12.

Una norma da applicare a prescindere dalla costituzione in mora del datore e dalla prova concreta del danno.

La scelta non è però condivisa dai colleghi della stessa sezione che, con la sentenza 27481 del 2014, pur mantenendo fermo il paletto dell’impossibilità di costituire rapporti a tempo indeterminato, prendono come parametro per il risarcimento il “danno comunitario” configurabile come sanzione per legge a carico del datore. Per liquidare il danno comunitario va applicato il criterio indicato dalla legge 604/1966, articolo 8, che fissa un risarcimento che varia dalle 2,5 alle 6 mensilità che possono “lievitare” fino a 14 in virtù dell’anzianità. Mentre sarebbe sbagliata sia la scelta dell’articolo 18, perché privo di qualunque attinenza, sia quella della misura omnicomprensiva dettato dalle legge 183/2010. Sulla stessa linea si è mossa anche la Cassazione 13655 del 3 luglio scorso. Per i giudici è il caso di correre ai ripari prima che la “confusione” sulle sanzioni da applicare alla Pa aumenti.

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