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Licenziamenti disciplinari e legge regolatrice del rapporto

Ai sensi del combinato disposto dei commi 47 e 67 dell’art.1 della legge 28 giugno 2012 n. 92, nei giudizi aventi ad oggetto i licenziamenti disciplinari, la legge regolatrice del rapporto sul versante sanzionatorio va individuata facendo riferimento non al fatto generatore del rapporto né alla contestazione degli addebiti, ma alla fattispecie negoziale del licenziamento, sicché l’apparato sanzionatorio disciplinato dal comma 42 dell’ art. 1 della legge n. 92 del 2012 va applicato solo ai nuovi licenziamenti, ovvero a quelli comunicati a partire dalla data di entrata in vigore della legge stessa. È quanto deciso dalla Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione con la Sentenza n. 16265 del 30 luglio 2015 (Presidente: P. Stile; Relatore: M. Lorito).

Questa la vicenda all’esame della Suprema Corte.

La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 21.2.2014, respingeva il reclamo proposto ex art. 1 comma 58 L.n. 92/2012 da Guerrucci Marco nei confronti della S.p.A. Poste Italiane avverso la pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, che aveva accertato la legittimità del recesso per giustificato motivo soggettivo (così convertito quello intimato dalla società al Guerrucci per giusta causa), con riconoscimento al lavoratore di un’indennità risarcitoria nella misura di otto mensilità di retribuzione globale di fatto ed accessori, in ragione della illegittimità del procedimento disciplinare per la mancata audizione assistita del dipendente, oltre al pagamento della indennità di preavviso.

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Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il lavoratore, resisteva con controricorso la S.p.A. Poste Italiane che veniva rigettato dalla Sezione Lavoro poiché infondato, con le motivazioni di cui alla sentenza n. 16265/2015.

(Fonte: Corte di Cassazione)

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