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Sconto premi INAIL agli artigiani:

Sconto sui premi INAIL dell’8,16% agli artigiani che nel corso del biennio 2013/2014 non abbiano presentato denunce di infortuni e abbiano fatto la preventiva richiesta nella dichiarazione delle retribuzioni 2014, di ammissione al beneficio. È questa la previsione contenuta nella Determina n. 272 del 20 luglio 2015 dell’INAIL.

Se ne parla in un articolo apparso oggi (29.7.2015) sul Sole 24 Ore (Firma: Mauro Pizzin e Silvana Torello; Titolo: “Agli artigiani sconto INAIL dell’8,16%. Assicurazioni, Per la riduzione del premio relativo al 2015 si attende il via libera ministeriale”).

Ecco l’articolo.

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Le aziende artigiane che abbiano certificato il rispetto delle norme in materia di sicurezza, non abbiano denunciato infortuni nel biennio 2013-14 e abbiano presentato la preventiva richiesta di ammissione al beneficio nella dichiarazione delle retribuzioni relativa al 2014 si vedranno applicato uno sconto dell’8,16% sul premio assicurativo Inail dovuto per l’anno 2015.

A stabilirlo è la determina del presidente dell’istituto assicurativo 272/2015, in attesa del via libera definitivo del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Lo sconto è quello previsto dall’articolo 1, comma 780, della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007), la quale prevede la riduzione dei premi dovuti dalle imprese artigiane che abbiano effettuato interventi di prevenzione nell’ambito dei piani pluriennali concordati tra le parti sociali e dalle specifiche normative di settore e che non abbiano denunciato infortuni nel biennio precedente la data della richiesta di ammissione. Si tratta di un intervento che ha assunto carattere strutturale dal gennaio 2008; a partire dal 2010, inoltre, tanto la Ragioneria generale dello Stato, quanto l’ufficio legislativo del Lavoro hanno espresso pareri concordi nel ritenere di non dover tener conto dell’attuazione dei piani pluriennali di prevenzione, a tutt’oggi non ancora adottati. Pertanto sono destinatarie dello sconto le posizioni assicurative che risultano:

inquadrate nel settore attività artigianato, con un biennio di attività completo al 31 dicembre dell’anno precedente quello in corso alla data di presentazione della domanda;

attive almeno per un periodo dell’anno in corso alla data di presentazione della domanda;

senza infortuni denunciati nel biennio di riferimento.

Ne consegue che:

per i clienti di nuova emissione, per i quali non è riscontrabile il biennio di osservazione, lo sconto non è applicabile in quanto non è rilevabile l’andamento infortunistico dell’azienda, condizione essenziale per l’applicazione dell’agevolazione. Si escludono quindi le posizioni con data di inizio attività successiva al 1° gennaio del biennio medesimo;

non viene considerato il cliente nel suo complesso, ma le singole posizioni assicurative.

Se confermato, lo sconto dell’8,16% previsto dalla determina sarà superiore a quello per il premio 2014, fermo a quota 7,99 %, e verrà applicato sulla rata di premio a saldo. La riduzione è applicabile sia ai premi della polizza artigiani (premio speciale unitario), sia ai premi della polizza dipendenti (premi ordinari). La riduzione è applicata sul premio di regolazione al lordo di altre riduzioni eventualmente spettanti.

La riduzione non si applica ai premi evasi e a quelli calcolati d’ufficio ai sensi dell’articolo 28, comma 8, del Dpr 1124/1965, ovvero in assenza di presentazione della dichiarazione annuale delle retribuzioni.

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