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Responsabilità del datore di lavoro per notizie sbagliate

Il datore di lavoro ha una responsabilità extra contrattuale per notizie sbagliate che riguardano le modalità di pensionamento dei propri dipendenti.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14322/2015, come risulta da un articolo di oggi (15 luglio 2015) sul Sole 24 Ore (firma di: Fabio Venanzi; titolo: “Pensioni, l’azienda risponde delle notizie”) che di seguito riportiamo.

Il datore di lavoro è responsabile extra-contrattualmente se fornisce notizie inesatte in ordine alle modalità di pensionamento dei propri dipendenti. Il principio è stato affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 14322/2015 depositata giovedì scorso, con la quale è stato confermato l’orientamento assunto nei due gradi di giudizio precedenti.
Non esiste un obbligo in capo all’azienda di fornire informazioni in merito alla situazione previdenziale dei propri dipendenti, stante l’inesistenza di un obbligo di natura contrattuale che dispone in tal senso. Tuttavia, qualora il pensionando dovesse essere indotto in errore da indicazioni fornite dal datore di lavoro, quest’ultimo ne risponde.

L’oggetto del contendere nasce alla fine degli anni Novanta quando le Ferrovie della Calabria istituiscono, presso gli uffici direttivi della Società, una struttura ad hoc composta da quattro persone per fornire ogni più ampia informativa in merito al pensionamento anticipato previsto dalla legge 662/1996. L’elevatezza tecnica e gerarchica dei componenti costituivano circostanze tali da far presumere un alto livello di affidamento da parte dei dipendenti sulla veridicità e correttezza delle informazioni rese.

Secondo la sentenza, la predisposizione di tale commissione era da ritenersi in funzione del conseguimento – in capo alla società – dei vantaggi connessi alla ristrutturazione aziendale resa possibile dal buon esito della campagna di prepensionamento.

Tuttavia il lavoratore che ha fatto ricorso, accedendo al prepensionamento, si è visto riconoscere un trattamento pensionistico di gran lunga inferiore a quello prospettato. Infatti all’epoca non era possibile il cumulo delle contribuzioni versate nel fondo artigiani e nel fondo autoferrotranvieri. Pertanto l’interessato avrebbe avuto tutto l’interesse a rimanere in servizio fino al raggiungimento dell’età pensionabile pur di non percepire un trattamento previdenziale inferiore. Il divario tra assegno “teorico” se fosse rimasto in servizio attivo e quello “effettivamente percepito” avrebbe consigliato chiunque di astenersi dall’accedere al prepensionamento.
L’obbligo di natura contrattuale grava sugli enti previdenziali, i quali devono fornire esatte informazioni ai propri assicurati, non escludendo il dovere del datore di lavoro di astenersi dal fornire informazioni inesatte ai propri dipendenti in ordine alle modalità di pensionamento. Allo stesso tempo, la volontà del lavoratore di chiedere il pensionamento anticipato era stata influenzata, come da prove testimoniali analiticamente acquisite, dal datore di lavoro circa la convenienza economica di tale scelta.

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