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Trasferimento dei diritti a pensione:

Con Interpello n. 14 del 3 luglio 2015, la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro ha risposto al quesito sul trasferimento dei diritti a pensione avanzato dall’Ente di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale – EPAP. In particolare, l’istante ha chiesto di sapere la corretta interpretazione dell’art. 11, paragrafi 2 e 3, dell’allegato VIII del Regolamento n. 31 relativo allo Statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti della Comunità Economica Europea concernente la disciplina del trasferimento dei diritti a pensione maturati presso altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Nello specifico, l’istante ha chiesto se il suddetto trasferimento debba o meno subire modifiche, in termini di rivalutazioni superiori, nell’ipotesi di funzionari entrati nel servizio delle Comunità europee dopo aver esercitato un’attività autonoma per la quale erano stati iscritti all’EPAP, ai fini della ricongiunzione dei relativi periodi contributivi presso l’Unione.

La Direzione Generale, come si legge nell’Interpello n. 14/2015, ha fornito al riguardo il seguente parere all’EPAP.

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Alla luce delle osservazioni svolte, occorre sottolineare come lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee abbia carattere vincolante in quanto emanato con Regolamento del Consiglio che per sua natura ha diretta ed immediata applicazione in tutti gli Stati membri, senza necessità di norme interne di recepimento.

Ne consegue che l’EPAP risulta tenuto all’applicazione e al rispetto della suddetta normativa comunitaria. Nello specifico, in ordine alla fattispecie in esame, l’EPAP in luogo del trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) dell’art. 4, comma 4, L. n. 45/1990 provvederà a trasferire all’Unione i contributi maggiorati dagli interessi annui composti al 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino alla data del trasferimento effettivo.”.

Si invita in ogni caso, per un panorama più esaustivo della questione, alla lettura dell’Interpello n. 14/2015, pubblicato unitamente al presente articolo.

(Fonte: Ministero del Lavoro)

 

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