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Corresponsione somma aggiuntiva anno 2015 c.d. quattordicesima

L’INPS, con la Circolare n. 130 del 02 luglio 2015, ha informato gli interessati circa la corresponsione della somma aggiuntiva per l’anno 2015 c.d. quattordicesima (articolo 5, commi da 1 a 4, del D.L. n. 81/2007, convertito con modificazioni nella L.n. 127/2007).

Al riguardo si legge quanto segue nella Circolare n. 130/2015.

Premessa

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L’articolo 5, commi da 1 a 4, della legge 3 agosto 2007, n. 127, che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 2 luglio 2007, n. 81, prevede a partire dall’anno 2007 la corresponsione di una somma aggiuntiva, in presenza di determinate condizioni reddituali, a favore dei pensionati ultra sessantaquattrenni titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.

Si ricorda che la somma aggiuntiva è determinata con le modalità indicate nella Tabella A allegata alla legge in funzione dell’anzianità contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale è liquidato il trattamento principale.

  1. Requisiti di età

Il beneficio spetta ai pensionati con almeno 64 anni di età. Per l’anno 2015 sono interessati tutti i soggetti nati prima del 1° gennaio 1952.

L’aumento spetta, in misura proporzionale, anche a coloro che compiono il 64° anno di età entro il 31 dicembre dell’anno di erogazione, con riferimento ai mesi di possesso del requisito anagrafico, compreso il mese di raggiungimento dell’età.

Analogamente, il beneficio viene attribuito in maniera proporzionale sulle pensioni spettanti per un numero limitato di mesi, come ad esempio in caso di pensioni di nuova liquidazione con decorrenza diversa dal 1° gennaio.

  1. Requisiti di contribuzione

Il beneficiario deve possedere i requisiti di contribuzione previsti dalla Tabella A allegata della legge 127/2007 e che di seguito si riepilogano.

Si rinvia per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 130/2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1 e  Allegato n. 2) pubblicati unitamente alla presente articolo.

(Fonte: INPS)

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