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Presentazione domanda assegno ordinario e di formazione:

L’INPS, con la Circolare n. 122 del 17 giugno 2015, ha informato gli interessati circa le modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione e i Fondi di solidarietà ex art. 3 L.n. 92/2012.

Al riguardo si legge quanto segue nelle premesse della Circolare n. 122/2015.

L’articolo 3 della legge n. 92/2012, recante norme in tema di riforma del mercato del lavoro, ha previsto la costituzione di Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, così da assicurare ai lavoratori delle imprese di uno o più settori una tutela in costanza di rapporto di lavoro, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria (articolo 3, comma 4).

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I fondi possono erogare diverse tipologie di prestazioni. Con la presente circolare l’INPS rende nota la disciplina delle modalità per la presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione. Saranno fornite istruzioni ad hoc per la presentazione delle domande relative alle altre prestazioni erogate dai fondi di solidarietà: assegno emergenziale, trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente (es.: ASpI ai lavoratori sospesi ex art. 3, comma 17, legge 92/2012), outplacement.

Per la disciplina delle singole prestazioni, ivi comprese le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens per la comunicazione delle riduzioni e/o sospensioni, si rimanda alla normativa di dettaglio di ciascun fondo contenuta nei decreti interministeriali, che sarà illustrata con apposita circolare.

In via generale l’INPS precisa che, poiché l’art. 3, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92 stabilisce che l’assegno ordinario può essere concesso per una durata massima non superiore alle durate massime previste per la CIGO dall’art. 6, commi 1, 3 e 4, della legge 20 maggio 1975, n. 164, le istanze di accesso ai vari Fondi, possono essere inoltrate per un periodo massimo di tre mesi, eccezionalmente prorogabile, sempre trimestralmente, fino ad un massimo di 12 mesi.

Sull’argomento, il Ministero del Lavoro, con nota n. 40/7068 del 11/12/2014, nel confermare che il rinvio al citato art. 6 debba essere inteso come riferimento alla durata massima di utilizzo non superiore a 12 mesi, ha previsto che i Comitati amministratori possano procedere a deliberare interventi anche per un periodo continuativo fino a 12 mesi, esclusivamente per quei fondi che espressamente prevedono che, per la prestazione in commento, le domande di accesso possono riguardare interventi non superiori a dodici mesi.

Ad oggi, sulla base di quanto previsto dai rispettivi decreti istitutivi, i Fondi attivi che possono accedere a tale interpretazione, per i quali  conseguentemente è possibile presentare un’istanza per un periodo continuativo di dodici mesi, sono il Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell’occupazione e del reddito del personale del credito e il Fondo intersettoriale di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza.

Per tutti gli altri Fondi già operativi, l’istanza deve essere presentata, come sopra specificato, per un periodo massimo di tre mesi, prorogabili trimestralmente fino ad un massimo di dodici.

Resta fermo che, qualora l’impresa abbia fruito di dodici mesi consecutivi di intervento, una nuova istanza può essere proposta, per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

In ogni caso, l’assegno ordinario riferito a più periodi non consecutivi non può superare complessivamente la durata di 12 mesi in un biennio mobile.

Qualora i decreti di adeguamento abbiano previsto un periodo transitorio, le relative prestazioni continueranno ad essere erogate secondo le regole pregresse.

Infine, per quanto riguarda la richiesta di accesso al finanziamento di programmi formativi, l’istanza può essere presentata per un periodo massimo, anche continuativo, di dodici mesi.

Si rimanda per il resto delle informazioni al testo della Circolare n. 122/2015 e ai suoi allegati (Allegato n. 1 e Allegato n. 2) pubblicati unitamente al presente articolo.

(Fonte: INPS)

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