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Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali

CIGO istruzioni INPS sulla domanda per la Cassa integrazione

Riordino normativa in materia di ammortizzatori sociali:

È stata presentata al Consiglio dei Ministri, tenuto a Palazzo Chigi lo scorso 11 giugno 2015, loSchema di decreto legislativo sul riordino in maeteria di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione del Jobs Act (Legge n. 183 del 2013). Naturalmente tale schema di decreto legislativo potrebbe subire alcune variazioni (o anche nessuna) al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

I punti essenziali, contenuti nella Scheda informativa di tale decreto sono i seguenti:

Le disposizioni contenute nel decreto possono essere suddivise nei seguenti quattro gruppi fondamentali:

– disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS);

– disposizioni in materia di CIGO;

– disposizioni in materia di CIGS;

– disposizioni in materia di fondi di solidarieà bilaterali.

Disposizioni comuni alle integrazioni salariali ordinarie (CIGO) e straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale agli apprendisti assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, con la conseguente estensione degli obblighi contributivi (precisamente, gli apprendisti diventano destinatari della CIGO e, nel caso in cui siano dipendenti di imprese per le quali trova applicazione solo la CIGS, di quest’ultimo trattamento, limitatamente alla causale di crisi aziendale);

– la revisione della durata massima complessiva delle integrazioni salariali: viene previsto, infatti, che per ciascuna unità produttiva, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possano superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile (attualmente tale durata è pari a 36 mesi in un quinquennio fisso). Le riduzioni della durate massime comporta risparmi di spesa, destinati a importanti interventi di politica sociale (in materia di: conciliazione dei tempi di cura, di vita e di lavoro; nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI), anche con riferimento ai lavoratori stagionali del settore del turismo; assegno di disoccupazione (ASDI); e di fondo per le politiche attive del lavoro);

– l’introduzione di meccanismi di condizionalità concernenti le politiche attive del lavoro: nello specifico, i lavoratori beneficiari di integrazioni salariali per i quali è programmata una sospensione o riduzione superiore al 50% dell’orario di lavoro sono convocati dai centri per l’impiego per la stipula di un patto di servizio personalizzato.

L’introduzione di un meccanismo di “bonus-malus” sulle aliquote pagate dalle imprese.

Per tutte le imprese che utilizzano la cassa integrazione viene introdotto uno sconto del 10% circa sul contributo ordinario che, quindi, passa dall’1,90% all’1,70% della retribuzione per quelle fino a 50 dipendenti; dal 2,20% al 2% per quelle sopra i 50; dal 5,20% al 4,70% per l’edilizia.

Il decreto prevede anche l’introduzione di un meccanismo di ‘bonus-malus’ sulle aliquote pagate dalle imprese per la cassa integrazione.

Ma le imprese che più utilizzano la CIG, più pagano: viene infatti previsto un contributo addizionale del 9% della retribuzione per chi la usa sino ad un anno; del 12% sino a due anni e del 15% sino a tre.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie (CIGO)

I principali interventi riguardano:

l’introduzione del divieto di autorizzare ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile, con riferimento a tutti i lavoratori dell’unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di concessione dell’integrazione salariale; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGO, nonché il ricorso alla riduzione dell’orario di lavoro rispetto alla sospensione;

–  la semplificazione della procedura di concessione delle integrazioni salariali ordinarie: nello specifico, viene previsto che il trattamento sia concesso dalla sede INPS territorialmente competente, senza previa deliberazione della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni.

Disposizioni in materia di integrazioni salariali straordinarie (CIGS)

I principali interventi riguardano:

– la razionalizzazione della disciplina concernente le causali di concessione del trattamento:

nello specifico, viene previsto che l’intervento straordinario di integrazione salariale possa essere concesso per una delle seguenti tre causali:

l’introduzione della previsione che per le causali di riorganizzazione aziendale e crisi aziendale possano essere autorizzate sospensioni del lavoro soltanto nel limite dell’80% delle ore lavorabili nell’unità produttiva nell’arco di tempo di cui al programma autorizzato; e ciò, al fine di favorire la rotazione nella fruizione del trattamento di CIGS;
la revisione della durata massima della CIGS e dei contratti di solidarietà; nello specifico:

Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali

I principali interventi riguardano:

(Fonte: Ministero del Lavoro)

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