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Cooperative e CCNL applicabile:

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – con la Lettera circolare n. 7068 del 28 aprile 2015 ha informato gli interessati sulla questione relativa alle Cooperative e al CCNL applicabile a seguito dellaSentenza n. 51 del 2015 della Corte Costituzionale (allegata anche alla lettera circolare n. 7068/2015).

In pratica la suddetta sentenza – resa nel giudizio di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 39 della Costituzione, dell’art. 7, comma 4, del Decreto Legge n. 248 del 2007 (conv. da L.n. 31/2008) – ha stabilito che “fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’art,. 3, co.1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentativi a livello nazionale nella categoria“. E pertanto la Corte ha concluso per l’infondatezza della questione di legittimità, sollevata con ordinanza di rimessione del Tribunale ordinario di Lucca, argomentando che la norma impugnata “lungi dall’assegnare ai … contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, efficacia erga omnes, in contrasto con quanto statuito dall’art. 39 della Costituzione, mediante recepimento normativo degli stessi, richiama i predetti contratti, e più precisamente i trattamenti complessivi minimi ivi previsti, quale parametro esterno di commisurazione, da parte del giudice, nel definire la proporzionalità e la sufficienza del trattamento economico da corrispondere al socio lavoratore, ai sensi dell’art. 36 della Costituzione”, con ciò quindi confermando la legittimità dell’art. 7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 (conv. da L.n. 31/2008).

Come è noto, dopo la Legge n. 142 del 2001 (sulla Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), al socio lavoratore subordinato spetta il trattamento economico complessivo (cioè retribuzione base e altri emolumenti retributivi) in ogni caso non inferiore ai minimi previsti, per le medesime prestazioni, dalla contrattazione collettiva nazionale di settore o della categoria affine, purché comparativamente più rappresentativa. Da ciò discende quindi che la sentenza della Corte Costituzionale di cui sopra autorizza il personale ispettivo – in caso di cooperative che applicano un diverso contratto collettivo – di prendere come riferimento, ai fini della individuazione della base imponibile contributiva, la retribuzione stabilita dal CCNL le cui parti firmatarie siano la CGIL, la CISL e la UIL-AGCI, la LegaCoop e la ConfCooperative.

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(Fonte: Ministero del Lavoro)

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